Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1972

Corte cost., sent. 23 aprile 1972, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1972
Data di deposito
23 aprile 1972
Data di decisione
13 aprile 1972
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:66

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione ente sviluppo agricolo siciliano n. 139 del 30 aprile 1971
  • art. 11, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 5 agosto 1947
  • deliberazione ente sviluppo agricolo siciliano n. 140 del 30 aprile 1971
  • art. 10, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 5 agosto 1947
  • art. 49, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1971
  • art. 6, legge n. 901 del 14 luglio 1965
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 789 del 7 maggio 1948

Parametri

  • art. 20, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 14, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 6068

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le deliberazioni nn. 139 e 140 del 30 aprile 1971, con le quali l'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia ha disciplinato il trattamento economico del proprio personale impiegatizio ed operaio, ed avverso la nota n. 2338/Ra dell'11 maggio 1971, con la quale l'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste ha dichiarato di "prendere atto" delle suddette deliberazioni, va ritenuto improponibile nella parte che ha per oggetto le deliberazioni dell'E.S.A. poiche' non da tali atti, ma solo dal provvedimento di approvazione dell'organo regionale, deriva l'invasione di competenza lamentata dallo Stato ricorrente e nei riguardi di tale provvedimento di controllo e' infatti sostenuta la doglianza ch'esso sarebbe stato adottato senza il necessario previo concerto con il Ministro per il tesoro previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778. Legittimamente proposto deve, invece, ritenersi il ricorso nei confronti della nota assessoriale poiche' l'espressione "si prende atto" nella stessa adoperata equivale, nella specie, ad una vera e propria approvazione della delibera dell'E.S.A.

Massima n. 6069

L'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia e' ente di diritto pubblico al cui mantenimento lo Stato concorre con propri contributi; ad esso devono essere quindi applicati gli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 ai sensi dei quali, per la validita' ed efficacia delle deliberazioni dell'E.S.A. concernenti il regolamento organico del proprio personale, non e' sufficiente la sola approvazione dell'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste, ma e' anche necessario il previo concerto con il Ministro per il tesoro. Ad escludere questo intervento dal Ministro del tesoro non giova fare distinzione tra contributi di scopo e contributi istituzionali perche' il presupposto dell'intervento del potere di approvazione statale e' rappresentato soltanto dal carattere continuativo dei contributi corrisposti dallo Stato e tale carattere, nel caso dell'E.S.A., risulta evidente non solo dalla legge 14 luglio 1945, n. 901 (art. 6) che ha autorizzato la spesa di cospicue somme a favore degli enti di sviluppo siano all'esercizio finanziario del 1969, ma anche dal D.L. 26 ottobre 1971, n. 745 (art. 49), che ha autorizzato la spesa di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971 (anno, quest'ultimo, nel corso del quale sono state adottate le impugnate delibere nn. 139 e 140 dell'E.S.A.) per la concessione di contributi a favore degli stessi enti indicati nel citato art. 6 della legge n. 901.

Massima n. 6070

Le delibere nn. 139 e 140 del 30 aprile 1971 con le quali l'Ente per lo sviluppo agricolo in Sicilia ha disciplinato il trattamento economico del proprio personale impiegatizio del personale, sebbene il contenuto delle loro disposizioni afferisca unicamente al trattamento economico e questo abbia efficacia temporanea, essendo definito "provvisorio" in attesa dell'approvazione del definitivo regolamento organico. La parzialita' di contenuto e la provvisorieta' dei provvedimenti non sono elementi validi a far escludere il loro carattere di regolamento organico giacche' cio' che conta a tal fine e' il contenuto oggettivo delle deliberazioni ed e' innegabile che nel caso delle citate delibere, con cui il Consiglio dell'Ente ha inteso disciplinare in maniera organica e completa il trattamento economico di tutto il proprio personale, ci si trovi di fronte a materia tipica di regolamento. Se si dovesse dare rilievo agli elementi della parzialita' e provvisorieta' sarebbe agevole per l'Ente sottrarsi all'osservanza della procedura di approvazione dei regolamenti organici col concerto del Ministro per il tesoro, prevista dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, mediante l'emanazione di singoli, parziali provvedimenti, concernenti la disciplina giuridica ed economica del personale.

Massima n. 6071

L'atto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 2338/Ra dell'11 maggio 1971 con il quale, senza la previa intesa con il Ministro per il tesoro, sono state approvate e rese esecutive le deliberazioni nn. 139 e 140 del 30 aprile 1971, adottate dall'Ente sviluppo agricolo per disciplinare il trattamento economico del proprio personale impiegatizio ed operaio, e' in contrasto con gli artt. 14 e 20 dello Statuto avendo invaso la sfera di competenza di un organo statale. Tale atto va conseguentemente annullato poiche' spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, partecipare, mediante il previo concerto previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle deliberazioni dell'ESA concernenti il trattamento economico del proprio personale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro per il tesoro di partecipare, mediante il concerto previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle deliberazioni dell'Ente di sviluppo agricolo concernenti il trattamento economico del personale impiegatizio ed operaio e, in conseguenza, annulla l'atto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 2338/RA dell'11 maggio 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni dell'E.S.A. in data 30 aprile 1971, nn. 139 e 140.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze