Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1972
Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1972
- Data di deposito
- 15 marzo 1972
- Data di decisione
- 9 marzo 1972
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 801 del 28 ottobre 1970
Parametri
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 6015
Per nuova entrata tributaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Pertanto, costituisce una nuova entrata tributaria il provento istituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 e derivante dall'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976. Cfr.: sent. n. 47 del 1968.
Massima n. 6016
Spetta alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, contenente sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a piu' basso reddito. Poiche' tale tributo, in mancanza di ogni indicazione legislativa e' destinato unicamente a compensare la diminuzione delle entrate causata dalla concessione delle agevolazioni fiscali, non sussistono i requisiti voluti dalla legge (art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965) in ordine alla riserva del tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati scopi propri dello Stato: ed invero, la finalita' di provvedere alla istituzione di una entrata sostitutiva dei benefici fiscali concessi con la legge n. 801 del 1970, non puo' considerarsi esclusiva dello Stato, anche perche' le norme tributarie di favore hanno inciso in modo rilevante, sul gettito di tributi di sicura spettanza regionale.
Massima n. 6017
Lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, puo' liberamente disporre in merito alla imposizione e abrogazione di tributi, anche se si tratti di tributi spettanti alle Regioni; tuttavia esso non puo' attribuire a se' stesso l'intero gettito di una entrata sostitutiva, quando il tributo sostituito non e' di sua esclusiva spettanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, e, pertanto, annulla il provvedimento di cui alla nota del Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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