Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1972

Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1972
Data di deposito
15 marzo 1972
Data di decisione
9 marzo 1972
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 801 del 28 ottobre 1970

Parametri

  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 6015

Per nuova entrata tributaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Pertanto, costituisce una nuova entrata tributaria il provento istituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 e derivante dall'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976. Cfr.: sent. n. 47 del 1968.

Massima n. 6016

Spetta alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, contenente sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a piu' basso reddito. Poiche' tale tributo, in mancanza di ogni indicazione legislativa e' destinato unicamente a compensare la diminuzione delle entrate causata dalla concessione delle agevolazioni fiscali, non sussistono i requisiti voluti dalla legge (art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965) in ordine alla riserva del tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati scopi propri dello Stato: ed invero, la finalita' di provvedere alla istituzione di una entrata sostitutiva dei benefici fiscali concessi con la legge n. 801 del 1970, non puo' considerarsi esclusiva dello Stato, anche perche' le norme tributarie di favore hanno inciso in modo rilevante, sul gettito di tributi di sicura spettanza regionale.

Massima n. 6017

Lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, puo' liberamente disporre in merito alla imposizione e abrogazione di tributi, anche se si tratti di tributi spettanti alle Regioni; tuttavia esso non puo' attribuire a se' stesso l'intero gettito di una entrata sostitutiva, quando il tributo sostituito non e' di sua esclusiva spettanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, e, pertanto, annulla il provvedimento di cui alla nota del Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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