Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1972

Corte cost., sent. 1° marzo 1972, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1972
Data di deposito
1° marzo 1972
Data di decisione
23 febbraio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:35

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 11 del 11 febbraio 1971
  • legge provincia Bolzano n. 8 del 7 febbraio 1962
  • art. 13, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
  • art. 11, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
  • art. 2, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
  • art. 14, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
  • art. 6, legge n. 11 del 11 febbraio 1971

Parametri

  • art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 5940

Fino a quando la Regione Trentino-Alto Adige non abbia emanato proprie norme in materia di affittanza agricola, devono applicarsi nel suo territorio le norme dello Stato, e non solo quelle esistenti al momento del trasferimento dei poteri, ai sensi dell'art. 92 dello Statuto speciale, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ma anche quelle emanate in prosieguo: ed invero, le leggi dello Stato si applicano nel territorio regionale per forza propria e non in virtu' di una ipotizzata "recezione implicita", la cui supposta esistenza e' resistita dalla lettera e dallo spirito del citato art. 92, oltre che principi del sistema, che non conosce limiti di efficacia alle leggi statali, che non siano quelli nascenti dalla esistenza di norme emanate, nella loro competenza costituzionalmente garantita, dagli enti regionali. Pertanto sono applicabili alla Regione Trentino-Alto Adige le norme contenute nella legge statale 11 febbraio 1971, n. 11, recante "nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici".

Massima n. 5941

La legge statale 11 febbraio 1971, n. 11, recante "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici" e' costituzionalmente illegittima nella parte in cui disciplina anche i contratti di affitto relativa ai masi chiusi, di cui al t.u. 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano: difatti, le norme che regolano tale istituto, di natura singolare e costituzionalmente garantite quanto alla materia e alla fonte, debbono avere la preminenza sulle norme della legge statale, la dove questa, incidendo sulla disciplina del maso, impedisce od ostacola le finalita' perseguite dalla legge speciale .

Massima n. 5942

L'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige, e' costituzionalmente illegittimo perche', nel determinare il destinatario dei contributi che la Regione, in materia riservata e con i propri fondi, intende concedere, viola la competenza legislativa esclusiva dell'ente regionale.

Massima n. 5943

Sono costituzionalmente legittimi gli artt. 2, 11 e 14 della legge statale n. 11 dell'11 febbraio 1971, che assegnano funzioni e compiti agli uffici di dipendenza regionale dell'Ispettorato agrario provinciale; ed invero non e' ipotizzabile alcuna violazione delle norme contenute nei nn. 1 e 9 dell'art. 4 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nel caso in cui lo Stato utilizzi direttamente, per funzioni minori, specie esecutive, gli uffici e il personale degli enti regionali, nello spirito di una necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici, che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato.

Massima n. 5944

Non e' in contrasto con l'art. 4 nn. 1 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 6 della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, che affida alla Commissione tecnica centrale per l'equo canone, anziche' agli organi regionali, il compito di regolare le situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali, la legge risultasse inapplicabile. La competenza dell'organo centrale, infatti, trova razionale giustificazione nella unitarieta' dell'indirizzo che un problema di valutazioni e di tariffe presuppone perche' queste possano risultare uniformi e quindi eque.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13 della stessa legge, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 11, 14 e 6 della medesima legge, questioni proposte in riferimento all'art. 4, nn. 1 e 9, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, recante "statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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