Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1972
Corte cost., sent. 17 febbraio 1972, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1972
- Data di deposito
- 17 febbraio 1972
- Data di decisione
- 10 febbraio 1972
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:28
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
- art. 2, legge n. 646 del 10 agosto 1950
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
- legge n. 853 del 6 ottobre 1971
- nota del prefetto del 25 febbraio 1971
Parametri
- art. 4, lett.d, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1562 del 24 novembre 1965
Massime
Massima n. 5928
La creazione della persona giuridica pubblica, in obbedienza ad esigenze organizzative generali, puo' costituire lo strumento di cui lo Stato si serve nei casi nei quali ravvisi piu' conveniente perseguire fini di generale interesse, non con la propria azione diretta, ma mediante l'istituzione di un ente, sia pur da esso distinto, al quale siano imputate, secondo l'ordinamento giuridico ed in conformita' dell'atto istitutivo, le situazioni derivanti dall'attivita' ad esso riservata. Il che non implica che la detta attivita' sia estranea alla sfera istituzionale dello Stato. Ma all'azione di questo puo' essere, anzi, assimilata e sostanzialmente ad esso riferita per effetto del rapporto funzionale che lega la persona giuridica pubblica allo Stato medesimo.
Massima n. 5929
La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (successivamente trasfuso con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) quale ente dotato di personalita' giuspubblicistica per conseguire finalita' riflettenti programmi e direttive politiche dello Stato, opera con mezzi finanziari da questo appositamente messi a disposizione.
Massima n. 5930
Secondo la normativa risultante dal testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (e che, per quanto concerne la materia riferentesi alle opere a carico dello Stato da eseguirsi nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, non ha subito sostanziali innovazioni per effetto della legge 6 ottobre 1971, n. 853) la natura del rapporto che lega funzionalmente la Cassa per il Mezzogiorno allo Stato, nonche' la circostanza che a carico del bilancio statale sono iscritti i fondi da utilizzare per i relativi interventi, chiariscono che le opere realizzate in Sardegna dalla Cassa predetta, ancorche' questa abbia personalita' giuridica distinta da quella dello Stato, gravano sostanzialmente sull'erario di quest'ultimo e sono quindi ad esso riferibili agli effetti della attribuzione della competenza, in materia di espropriazione per opere di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 4 lett. d. dello Statuto speciale sardo.
Massima n. 5931
L'art. 4, lett. d, dello Statuto speciale per la Sardegna in forza del quale restano attribuiti alla competenza dello Stato i provvedimenti espropriativi concernenti opere "a carico dello Stato", non puo' avere, significato soltanto in riferimento a specifiche e formali prestazioni di bilancio. Ma richiede, al contrario, che l'attribuzione del potere espropriativo segua la qualificazione statale della spesa effettivamente sopportata per l'esecuzione dell'opera. Ne deriva che deve affermarsi spettare allo Stato il potere medesimo, quando ad esso e' anche attribuito il potere di disporre del pubblico denaro al fine del perseguimento dell'interesse generale.
Massima n. 5932
A norma dell'art. 4 lett. d dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna la competenza amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilita' per opere da eseguirsi nel territorio sardo con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, messi a disposizione di questa dallo Stato, spetta agli organi di quest'ultimo ed in ispecie ai prefetti delle rispettive provincie secondo le vigenti disposizioni statali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato la competenza amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità per opere da eseguirsi nel territorio della Regione autonoma della Sardegna con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, messi a disposizione di questa dallo Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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