Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- MORTATI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:220
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
- legge n. 1397 del 27 novembre 1960
- legge n. 1533 del 29 dicembre 1956
- legge n. 1136 del 22 novembre 1954
- legge n. 9 del 9 gennaio 1963
- decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 28 gennaio 1961
- legge della Regione siciliana n. 31 del 25 novembre 1966
- legge della Regione siciliana n. 30 del 25 novembre 1966
Parametri
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett. f, statuto regione Sicilia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
Massime
Massima n. 6518
La circostanza che le nomine da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dei sindaci alle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali debbano aver luogo su designazione vincolante della Federazione non e' tale da rendere carente di interesse il ricorso della Regione siciliana a tutela di una asserita competenza in ordine ai detti provvedimenti.
Massima n. 6519
Il ricorso proposto dallo Stato avverso lo scioglimento, da parte dell'Assessore alla Regione siciliana per il lavoro e la cooperazione, della Cassa mutua malattie artigiani della provincia di Catania non e' carente di interesse, in quanto con esso non si lamenta un'invasione della sfera di competenza di un ente pubblico distinto e diverso, e precisamente della Federazione nazionale di quelle Casse, in ordine al provvedimento anzidetto, ma si assume che questo ha per conseguenza di sottrarre al Ministro per il lavoro il potere di decidere sui ricorsi gerarchici impropri che possano al riguardo essere avanzati a norma dell'art. 18 lett. f della legge 29 dicembre 1956, n. 1533: ne' il conflitto potrebbe ritenersi meramente virtuale per non esservi stato, nella specie, alcun ricorso contro lo scioglimento, essendo evidente che, una volta adottato il relativo provvedimento dall'Assessore regionale, anziche' dalla Federazione, viene meno con cio' stesso la possibilita' di ricorrere al Ministro e quindi, per logica conseguenza, quest'ultimo risulta privato del potere conferitogli dalla disposizione di legge teste' rammentata.
Massima n. 6520
La competenza legislativa ed amministrativa della Regione siciliana in materia di previdenza e assistenza sociale, a norma del combinato disposto degli artt. 17, lett. f, e 20 del suo statuto, oltre ad essere limitata dai "principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato", deve contenersi entro l'ambito del territorio regionale per la soddisfazione degli interessi che a questo si riconnettono.
Massima n. 6521
Il trasferimento alla Regione siciliana delle funzioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza sociale operato con il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, ha avuto esclusivo riguardo alle attribuzioni, in particolare di vigilanza e tutela, per l'innanzi esercitate da organi della amministrazione statale, concernenti enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono sul territorio della Regione attivita' nelle materie di cui all'art. 17, lett. f, dello Statuto.
Massima n. 6522
Le Federazioni nazionali delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali rappresentano un nuovo tipo di struttura previdenziale sui generis, a livello insieme nazionale e di categoria, ben diversa da quella a livello nazionale e funzionale in precedenza attuata nel nostro ordinamento.
Massima n. 6523
La disciplina delle Federazioni nazionali delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, pur differendo in alcuni dettagli, ricalca sostanzialmente un medesimo schema, che e' nettamente diverso da quello cui e' invece informata la regolamentazione delle Casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie, alle quali ebbe riguardo la sentenza n. 3 del 1967 della Corte costituzionale, affermando nei loro confronti la competenza della Regione Siciliana.
Massima n. 6524
Mentre le Casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie sono istituite dalle amministrazioni delle singole imprese ed operano limitatamente alla cerchia dei loro dipendenti, sono del tutto autonome l'una dall'altra e finanziate unicamente attraverso entrate che per la loro natura e provenienza non travalicano l'ambito delle imprese cui si riferiscono, senza che le condizioni dei rispettivi bilanci risentano dell'alea di gestione delle altre, le Federazioni nazionali delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, per contro, sono finanziate in parte anche dallo Stato, e la gestione del Fondo di solidarieta' nazionale, che le somme da questo erogate vanno a costituire, avviene sulla base del principio mutualistico, secondo piani stabiliti dagli organi centrali delle Federazioni stesse, tenendo conto, a fini e secondo criteri perequativi, delle esigenze delle singole Casse, le quali risultano percio' interdipendenti, com'e' confermato anche dalla competenza accentrata nelle Federazioni per quanto attiene al regolamento sulle prestazioni obbligatorie, per le direttive in ordine ai regolamenti sulle prestazioni facoltative rimessi all'autonoma determinazione delle Casse locali, per l'approvazione delle piu' importanti delibere, ivi compresi anche i bilanci, degli organi di amministrazione di queste ultime, per la decisione dei ricorsi proposti avverso taluni provvedimenti di esse ed infine per il regolamento sul personale, cui fa riscontro una certa ingerenza nelle nomine dei direttori delle Casse provinciali.
Massima n. 6525
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 17, lett. f e 20 dello Statuto siciliano, la questione di legittimita' costituzionale della normativa (legge 22 novembre 1954, n. 1136; legge 9 gennaio 1963, n. 9; legge 29 dicembre 1956, n. 1533; legge 27 novembre 1960, n. 1397 e D.P.R. 28 gennaio 1961, n. 184) che delimita strettamente l'autonomia delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, concedendo agli organi centrali delle rispettive Federazioni ampi poteri normativi e direzione, nonche' di riesame e di controllo nei confronti di concreti provvedimenti ed impedendo cosi' che le singole Casse possano essere considerate "in se' e per se'", come altrettante istituzioni locali, avulse dal complesso sistema in cui sono organicamente inquadrate: lo Stato conserva, infatti, la pienezza della propria potesta' legislativa ed era in grado di validamente esplicarla sull'intero territorio nazionale nei modi e con i contenuti ritenuti politicamente piu' opportuni, non avendo la Regione siciliana al momento in cui quelle leggi furono emanate posto in essere alcuna diversa disciplina della materia, ne' potendo la situazione dirsi mutata a seguito delle leggi regionali n. 30 e n. 31 del 1966.
Massima n. 6526
Le leggi regionali siciliane n. 30 e n. 31 del 25 novembre 1966 che stabiliscono la possibilita' di controlli, peraltro non meglio specificati, dell'amministrazione regionale sulla gestione dei contributi finanziari dalla stessa erogati in favore delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani esistenti in Sicilia limitatamente all'ambito delle loro prestazioni assistenziali facoltative non rappresentano una base efficiente per fondarvi un potere della Regione di impartire a tali Casse - come pure alle analoghe Casse mutue provinciali per gli esercenti attivita' commerciali e per gli artigiani - direttive, ne' tanto meno di scioglierle e di nominare ad esse un commissario, poiche' quest'ultima costituisce una funzione che, spettando per l'innanzi alle correlative Federazioni nazionali, non e' compresa fra quelle trasferite ne' rientra comunque tra quelle di vigilanza e di controllo.
Massima n. 6527
Spetta allo Stato il potere di nominare i sindaci delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali per le Provincie di Palermo, Agrigento ed Enna.
Massima n. 6528
Non spetta alla Regione siciliana il potere di scioglimento e di nomina di un Commissario straordinario nei confronti della Cassa mutua malattia artigiani della Provincia di Catania.
Massima n. 6529
Spetta allo Stato la vigilanza e la tutela sulle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali esistenti in Sicilia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di nominare i sindaci delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali delle provincie di Palermo, Agrigento ed Enna;
dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di scioglimento e di nomina di un commissario straordinario nei confronti della Cassa mutua malattia artigiani della Provincia di Catania e, per conseguenza, annulla il decreto 19 febbraio 1972, n. 100, dell'Assessore regionale per la previdenza e la cooperazione;
dichiara che spetta allo Stato la vigilanza e la tutela sulle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali esistenti in Sicilia e, per conseguenza, annulla la circolare 13 gennaio 1972, n. 12 F 9 Gab. dell'Assessorato regionale siciliano per la previdenza e la cooperazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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