Corte costituzionale
Sentenza n. 218/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- MORTATI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:218
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 18 gennaio 1972
Parametri
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 56, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 11, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
Massime
Massima n. 6513
Sono inammissibili il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il disegno di legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio", riapprovato nella seduta del 18 gennaio 1972 e il ricorso congiunto con il quale il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e quello della Provincia di Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzione in merito al provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri rinviava a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta del 7 dicembre 1971. E cio' perche' detto disegno di legge e' stato approvato quando era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiva alla Regione la potesta' di emanare norme legislative nella materia "di alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna", comprensiva, secondo la Regione, anche della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio. Nel frattempo e' intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4 sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la potesta' legislativa nella stessa materia di "alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 11). Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa si' che il disegno di legge regionale non puo' piu' essere promulgato ne' assumere forza di legge, come e' desumibile dalla norma transitoria per cui, "nelle materia trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale" (art. 56). Ed alla data del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora "legge vigente". Per lo stesso motivo, la provincia di Bolzano non era legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e quello per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e dal Presidente della Provincia di Bolzano, indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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