Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1972

Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/1972
Data di deposito
30 dicembre 1972
Data di decisione
18 dicembre 1972
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
MORTATI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:218

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 18 gennaio 1972

Parametri

  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 56, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 11, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971

Massime

Massima n. 6513

Sono inammissibili il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il disegno di legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio", riapprovato nella seduta del 18 gennaio 1972 e il ricorso congiunto con il quale il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e quello della Provincia di Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzione in merito al provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri rinviava a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta del 7 dicembre 1971. E cio' perche' detto disegno di legge e' stato approvato quando era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiva alla Regione la potesta' di emanare norme legislative nella materia "di alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna", comprensiva, secondo la Regione, anche della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio. Nel frattempo e' intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4 sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la potesta' legislativa nella stessa materia di "alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 11). Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa si' che il disegno di legge regionale non puo' piu' essere promulgato ne' assumere forza di legge, come e' desumibile dalla norma transitoria per cui, "nelle materia trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale" (art. 56). Ed alla data del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora "legge vigente". Per lo stesso motivo, la provincia di Bolzano non era legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e quello per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e dal Presidente della Provincia di Bolzano, indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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