Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1972

Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/1972
Data di deposito
30 dicembre 1972
Data di decisione
18 dicembre 1972
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
MORTATI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 108 del 17 febbraio 1968

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948

Massime

Massima n. 6507

Gli uffici elettorali circoscrizionali sono organi temporanei, costituiti di volta in volta "presso il tribunale" nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo di provincia, i quali, mentre non si identificano con lo stesso tribunale nemmeno danno vita ad altrettante sezioni o particolari articolazioni del medesimo e non sono percio' istituzionalmente incardinati nel potere giurisdizionale dello Stato.

Massima n. 6508

La funzione esplicata dagli uffici elettorali circoscrizionali si inserisce, come una sua fase particolare e strettamente delimitata nei compiti e nel tempo, entro l'arco di un complesso procedimento - al quale, nel suo insieme, non potrebbe in alcun modo riconoscersi natura giurisdizionale ne' a questa assimilabile - che muove dalla formazione delle liste e dalla presentazione e verifica delle candidature per sfociare nel giudizio di convalida degli eletti, di competenza dei consigli regionali: procedimento nettamente distinto e diverso da quelli, senza dubbio giurisdizionali, che potranno svolgersi, in seguito a ricorsi contro le operazioni elettorali, davanti ai tribunali amministrativi giurisdizionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, e poi, in sede di appello, davanti al Consiglio di Stato, ovvero, per questioni relative alla eleggibilita', successivamente alla intervenuta convalida, dinanzi alla autorita' giudiziaria ordinaria, attraverso ben tre gradi di giurisdizione.

Massima n. 6509

Il fine, cui la funzione degli uffici elettorali chiaramente e' preordinata, non e' gia' di dichiarare o attuare nel caso concreto la volonta' della legge, ma consiste piuttosto nel dare soddisfazione al pubblico interesse alla pronta costituzione, sia pure in una formazione provvisoria che potra' in seguito subire dei mutamenti, delle assemblee elettive degli enti regionali; ed a tale scopo essi pervengono - in esecuzione vincolata delle norme di legge - compiendo una serie di attivita' materiali e di conteggio, che, com'e' stato anche recentemente ritenuto dalla Corte di cassazione, in relazione agli analoghi uffici istituiti per le elezioni politiche, sono semplici operazioni amministrative, dalle quali esula un momento suscettibile di configurarsi come propriamente decisorio.

Massima n. 6510

Le operazioni elettorali successive alle votazioni e culminanti nella proclamazione degli eletti non possono, per loro natura, subire sospensioni di piu' o meno lunga durata, ne' il loro compito puo' essere procrastinato a volonta' dagli uffici elettorali, come accadrebbe ove questi fossero considerati giudici e legittimati, pertanto, a porre questioni di legittimita' costituzionale.

Massima n. 6511

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, "nella parte in cui dispone l'attribuzione di seggi nel collegio unico regionale, in contrasto con la preventiva assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna provincia della regione", sollevata da un ufficio elettorale circoscrizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, "nella parte in cui dispone l'attribuzione di seggi nel collegio unico regionale, in contrasto con la preventiva assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna provincia della regione", sollevata dall'Ufficio elettorale circoscrizionale di Benevento con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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