Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1972

Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/1972
Data di deposito
30 dicembre 1972
Data di decisione
18 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 11 luglio 1969
  • art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 11 luglio 1969

Parametri

  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 6489

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, con il quale i territori di cui all'elenco allegato alla legge sono stati costituiti, di diritto, in riserva di caccia, in quanto, essendo la caccia un'attivita' che non e' protetta dall'ordinamento giuridico come diritto soggettivo ma che trova il suo limite nell'interesse pubblico, e non esistendo, del pari, un diritto alla riserva, il legislatore regionale poteva disporre una tutela diretta del predetto interesse pubblico senza violare il principio generale del giusto procedimento, al cui rispetto e' vincolato dall'art. 4 dello Statuto speciale.

Massima n. 6490

Il principio del giusto procedimento, che limita la competenza legislativa regionale, in quanto principio generale dell'ordinamento dello Stato, corrisponde all'esigenza che, ove la legge disponga limitazioni di preesistenti diritti soggettivi o del loro esercizio, la imposizione dei vincoli nei casi concreti, in attuazione della legge, avvenga di regola attraverso un procedimento che assicuri gli opportuni accertamenti e la possibilita' per i privati di esporre le proprie ragioni. Cio' che esclude che il legislatore regionale, nella valutazione dell'interesse pubblico, possa emanare delle norme e adottare delle misure che tutelino direttamente quest'ultimo, senza la necessita', ove esse non incidano sui diritti soggettivi, di un procedimento amministrativo che renda operativa la legge.

Massima n. 6491

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, che affida la gestione delle riserve di diritto istituite dall'articolo 1 della medesima legge all'organo regionale della Federazione italiana della caccia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 (costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), sollevata dall'ordinanza del pretore di Pordenone del 10 aprile 1970, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

b) dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della suddetta legge regionale, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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