Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 11 luglio 1969
- art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 11 luglio 1969
Parametri
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 6489
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, con il quale i territori di cui all'elenco allegato alla legge sono stati costituiti, di diritto, in riserva di caccia, in quanto, essendo la caccia un'attivita' che non e' protetta dall'ordinamento giuridico come diritto soggettivo ma che trova il suo limite nell'interesse pubblico, e non esistendo, del pari, un diritto alla riserva, il legislatore regionale poteva disporre una tutela diretta del predetto interesse pubblico senza violare il principio generale del giusto procedimento, al cui rispetto e' vincolato dall'art. 4 dello Statuto speciale.
Massima n. 6490
Il principio del giusto procedimento, che limita la competenza legislativa regionale, in quanto principio generale dell'ordinamento dello Stato, corrisponde all'esigenza che, ove la legge disponga limitazioni di preesistenti diritti soggettivi o del loro esercizio, la imposizione dei vincoli nei casi concreti, in attuazione della legge, avvenga di regola attraverso un procedimento che assicuri gli opportuni accertamenti e la possibilita' per i privati di esporre le proprie ragioni. Cio' che esclude che il legislatore regionale, nella valutazione dell'interesse pubblico, possa emanare delle norme e adottare delle misure che tutelino direttamente quest'ultimo, senza la necessita', ove esse non incidano sui diritti soggettivi, di un procedimento amministrativo che renda operativa la legge.
Massima n. 6491
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, che affida la gestione delle riserve di diritto istituite dall'articolo 1 della medesima legge all'organo regionale della Federazione italiana della caccia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 (costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), sollevata dall'ordinanza del pretore di Pordenone del 10 aprile 1970, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);
b) dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della suddetta legge regionale, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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