Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1972

Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/1972
Data di deposito
21 dicembre 1972
Data di decisione
7 dicembre 1972
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:183

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 6424

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal pretore di Carpi con ordinanza pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare, giacche' la norma denunciata aveva gia' trovato applicazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instauratosi tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Modena avendo il giudice istruttore di tale causa gia' concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo a seguito dell'offerta di cauzione avanzata dalla parte creditrice.

Massima n. 6425

Solo il giudice istruttore di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al quale l'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, riserva poteri decisori e definitivi in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a seguito di offerta di cauzione della parte creditrice richiedente, puo' promuovere il processo incidentale di legittimita' costituzionale di siffatta disposizione ch'egli soltanto e' tenuto ad applicare.

Massima n. 6426

La circostanza relativa alla intervenuta applicazione di una norma, denunciata come costituzionalmente illegittima, fa venir meno il presupposto richiesto per l'introduzione del giudizio di legittimita' costituzionale e conseguentemente il requisito di rilevanza della proposta questione. (Fattispecie in cui il pretore di Carpi aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, nel corso di un giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare, dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dopo che la stessa norma aveva gia' trovato applicazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instauratosi tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Modena).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Carpi, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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