Corte costituzionale
Sentenza n. 183/1972
Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/1972
- Data di deposito
- 21 dicembre 1972
- Data di decisione
- 7 dicembre 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:183
Norme oggetto del giudizio
Massime
Massima n. 6424
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal pretore di Carpi con ordinanza pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare, giacche' la norma denunciata aveva gia' trovato applicazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instauratosi tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Modena avendo il giudice istruttore di tale causa gia' concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo a seguito dell'offerta di cauzione avanzata dalla parte creditrice.
Massima n. 6425
Solo il giudice istruttore di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al quale l'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, riserva poteri decisori e definitivi in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a seguito di offerta di cauzione della parte creditrice richiedente, puo' promuovere il processo incidentale di legittimita' costituzionale di siffatta disposizione ch'egli soltanto e' tenuto ad applicare.
Massima n. 6426
La circostanza relativa alla intervenuta applicazione di una norma, denunciata come costituzionalmente illegittima, fa venir meno il presupposto richiesto per l'introduzione del giudizio di legittimita' costituzionale e conseguentemente il requisito di rilevanza della proposta questione. (Fattispecie in cui il pretore di Carpi aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, nel corso di un giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare, dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dopo che la stessa norma aveva gia' trovato applicazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instauratosi tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Modena).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Carpi, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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