Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1972
Corte cost., sent. 28 novembre 1972, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1972
- Data di deposito
- 28 novembre 1972
- Data di decisione
- 21 novembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- legge n. 277 del 8 marzo 1949
- art. 59, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 59, ultimo co., legge n. 62 del 10 febbraio 1953
Parametri
- art. 5, dips.trans, statuto regione Emilia Romagna
- art. 130, Costituzione
- art. 128, Costituzione
Massime
Massima n. 6372
Spetta allo Stato il potere di nomina di commissari per la reggenza di Amministrazioni comunali incapaci di funzionare, e di conseguenza va annullato il provvedimento della Giunta regionale Emilia-Romagna del 25 gennaio 1971, n. 20, di nomina di un commissario reggente l'Amministrazione comunale di Podenzano.
Massima n. 6373
La V disposizione transitoria dello Statuto Emilia-Romagna, fa riferimento ai controlli sostitutivi da parte della Regione sugli organi degli enti locali. Essa non e' attributiva di una competenza di tal genere, ma si limita a dichiararla, sotto la condizione formulata in questi termini: "sinche' ed in quanto previsto dalla legge".
Massima n. 6374
L'art. 64 della legge n. 62 del 1953, nel consentire alle autorita' governative di richiedere alle sezioni di controllo regionale gli elementi necessari ad un eventuale provvedimento di scioglimento, di sospensione o di rimozione nell'ultima parte lascia "ferme le attribuzioni di cui alla citata legge n. 277". Non e' possibile ritenere che la norma cosi' formulata si riferisca ai provvedimenti sanzionatori, poiche', se fosse intesa in tal modo, non avrebbe senso, dato che proprio a questi ultimi ha riguardo l'art. 64.
Massima n. 6375
Non sembra contestabile che il generico rinvio all'art. 19, t.u. legge com. prov. (modificato con legge 8 marzo 1949 n. 277) effettuato dall'art. 59 legge n. 62 del 1953, debba interpretarsi in senso restrittivo, per la necessita' di metterlo in armonia con la fonte superiore di cui e' esecuzione, includendovi cioe' solamente i poteri considerati nella prima parte del quinto comma dell'articolo stesso relativi alla sostituzione riguardante singoli atti, e non gia' quelli della seconda parte, riferentesi alla surroga di organi.
Massima n. 6376
Il controllo sugli atti di cui all'art. 130 Cost., comprende anche quello che si esercita sulla legittimita' dell'omessa emanazione di uno di essi quando sarebbe stato obbligatorio effettuarla, e comporta la conseguente sostituzione nell'esercizio del potere corrispondente da parte dell'organo di controllo a quello dell'ente rimasto inattivo; ma e' invece da escludere che possa ritenersi in esso inclusa anche la potesta' di sostituire nell'ufficio in cui si verifichi la temporanea carenza del titolare, un organo straordinario che lo regga. L'art. 130, nel coordinare l'assetto dei controlli con il sopravvenuto ordinamento regionale, se pure ha chiamato le Regioni a partecipare all'esercizio dei medesimi, ha d'altra parte affidato alla legge statale la determinazione dei modi di costituzione dell'organo regionale competente all'esercizio stesso, limitandone, in modo testuale e tassativo, il sindacato di legittimita' e di merito solamente ai singoli atti, di volta in volta ad esso sottoposti.
Massima n. 6377
Appare dall'art. 128 Cost., la volonta' di mantenere alle Provincie ed ai Comuni la figura da essi tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato, al quale pertanto deve rimanere riservata l'intera loro disciplina organizzativa e funzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare allo Stato il potere di nomina di commissari per la reggenza di Amministrazioni comunali incapaci di funzionare, e di conseguenza annulla il provvedimento della Giunta regionale del 25 gennaio 1971, n. 20, di nomina di un commissario reggente l'Amministrazione comunale di Podenzano;
respinge il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna avverso il decreto del 28 gennaio 1972, n. 243, del Prefetto di Piacenza avente lo stesso oggetto della contemporanea reggenza di detto Comune.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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