Corte costituzionale
Sentenza n. 158/1972
Corte cost., sent. 15 novembre 1972, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/1972
- Data di deposito
- 15 novembre 1972
- Data di decisione
- 9 novembre 1972
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
Massime
Massima n. 6363
Non e' invasivo delle attribuzioni proprie della Regione il decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, n. 6550, col quale si attribuiva al Vescovo di Gualdo Tadino la nomina dei due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale "Calai" di Gualdo Tadino. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esercizio della competenza amministrativa e' passato alle Regioni, nelle materie previste dalla Costituzione, solo per effetto degli appositi decreti delegati di trasferimento con decorrenza anche nel settore sanitario e ospedaliero, dal 1x aprile 1972. La Corte ha gia' deciso, esplicitamente con la sentenza n. 176 del 1971 ed implicitamente con la n. 120 del 1971, che la legge ospedaliera del 1968 non ha conferito alla Regione il potere di adottare provvedimenti di riconoscimento di enti ospedalieri prima di quella data. Alla data del novembre 1970 il potere di riconoscere gli enti ospedalieri, e di porre in essere gli atti connessi, non spettava alla Regione (sent. n. 79 del 1972).
Massima n. 6364
Non interessa in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione, il quesito particolare se la competenza ad individuare l'organo per la designazione di taluni componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Ente ospedaliero, spettasse al prefetto o al Medico provinciale. La Corte deve solo stabilire se i provvedimenti impugnati soni di competenza statale o regionale, ma non ha il compito di provvedere all'ulteriore individuazione dell'organo competente (cfr. sent. n. 18 del 1970).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, nei sensi di cui in motivazione, che, alla data del 21 novembre 1970, non spettava alla Regione l'esercizio della competenza invocata con il ricorso in epigrafe indicato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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