Corte costituzionale
Sentenza n. 154/1972
Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/1972
- Data di deposito
- 27 luglio 1972
- Data di decisione
- 14 luglio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:154
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
- legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
- legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
- art. 8, legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 114 del 24 febbraio 1948
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 20 del 2 luglio 1969
Parametri
- art. 14, lett.d, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett. a, statuto regione Sicilia
- art. 121, comma 2, Costituzione
- art. 18, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6342
Ferma la competenza della Corte costituzionale - ai fini del controllo della regolare instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale incidentale - circa la rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale nei processi di provenienza, e' ai giudici che hanno sollevato la questione che spettera', ovviamente, di decidere in ordine alla individuazione delle norme applicabili alle controversie al loro esame.
Massima n. 6343
Circa il controllo della rilevanza, nei processi di provenienza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della legge della Regione siciliana 2 luglio 1969, n. 20 (concernente la "applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue") va rilevato, ai fini che interessano il giudizio della Corte costituzionale: a) che da nessuna delle disposizioni della legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi) sopravvenuta a disciplinare la stessa materia, risulta che le norme da essa dettate per la determinazione dei canoni siano applicabili a quelli gia' scaduti prima della sua entrata in vigore; b) che dall'art. 8 della legge regionale (in forza del quale questa si sarebbe applicata fino alla emanazione di una legge statale sulla stessa materia) non si puo' dedurre che, sopravvenuta quest'ultima, la normativa regionale sia stata caducata ex tunc. Tali constatazioni sono sufficienti ad escludere che la nuova legge statale possa esplicare un qualche effetto nei processi (di affrancazione, pagamento canoni arretrati ecc.) in cui la legge regionale e' stata impugnata.
Massima n. 6344
Nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta fra i sigg. Pietro Tonelli e Arcangelo Falzone, circa la determinazione delle quote di ripartizione (fra concedente ed enfiteuta) dell'indennita' dell'intervenuta espropriazione per p.u. del fondo enfiteutico, l'ordinanza di rimessione (con cui si e' impugnata la legge della Regione siciliana 2 luglio 1969, n. 20) partendo dall'esplicito presupposto che fra le parti si controverte in ordine all'applicabilita' delle norme del codice civile ovvero della legge regionale sul calcolo del capitale di affranco come base per il riparto della predetta indennita', offre una sufficiente e coerente motivazione della rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale. Va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta innanzi alla Corte costituzionale, secondo la quale le disposizioni della legge regionale denunciata non sarebbero nella specie applicabili.
Massima n. 6345
Come la Corte costituzionale ha costantemente affermato e di recente ribadito, una volta individuato, con criteri obbiettivi, il contenuto delle singole materie assegnate alle Regioni, la connessione teleologica con la cura degli interessi pubblicistici ad esse inerenti non giustifica un ampliamento della competenza fino a comprendervi materie o settori obiettivamente diversi.
Massima n. 6346
Agli effetti della delimitazione delle competenze statali e regionali va riconosciuto che il diritto privato e' oggetto di una materia ben definita, e non gia' un coacervo di materie che possono essere distinte secondo la varia natura dei rapporti disciplinati, o, eventualmente, dei fini che di volta in volta la disciplina legislativa vuol mediatamente soddisfare. Come materia a se stante, il diritto privato non puo' quindi esser compreso (salvo, per le regioni a statuto speciale, il caso - cfr. circa i "masi chiusi", la sent. n. 35 del 1972 - dell'esistenza di puntuali norme statutarie, attributive di specifiche competenze) nelle varie materie che Statuti e Costituzione in vari gradi e con vari limiti attribuiscono alle potesta' regionali.
Massima n. 6347
Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, alla regolamentazione dei rapporti intersubiettivi di natura privatistica sottostanno esigenze di unita' ed eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettivita' nazionale e' riconosciuto il potere di emanare norme in proposito. Tale affermazione - a parte le eccezioni, a favore di Regioni a statuto speciale, con cui e' stata temperata, in passato dalla giurisprudenza - e' stata fatta e ribadita anche in riferimento allo Statuto siciliano, ancorche' questo solo in tema di industria e commercio (art. 14 lett. d) esplicitamente escluda la disciplina dei rapporti privati).
Massima n. 6348
In relazione al necessario riesame del problema del fondamento costituzionale della competenza, settoriale e derogatoria, delle Regioni, rispetto ai rapporti di diritto privato, va riconosciuto che non sussistono ragioni che possano consentire in proposito una discriminazione fra Regioni a statuto speciale e Regioni ordinarie (salvo, per le prime, il caso - cfr. la sent. n. 35 del 1972 - dell'esistenza di puntuali norme statutarie, attributive di specifiche competenze).
Massima n. 6349
In difetto di puntuali disposizioni costituzionali che lo consentano (ad es. art. 76, secondo comma, Cost.) ne' riguardo alla ripartizione di attribuzioni fra organi dello stesso ente (cfr. sent. n. 50 del 1959), e neppure, a maggior ragione, quando le sfere di competenze costituzionalmente definite facciano capo ad enti diversi, quali lo Stato e le Regioni, l'eccezionalita' delle situazioni non giustifica il radicarsi di competenze extra ordinem o il trasferimento di competenze da un soggetto ad altro soggetto. Le "competenze costituzionali" sono percio' essenzialmente inderogabili.
Massima n. 6350
In seguito all'intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale, una potesta' legislativa in materia di diritto privato, una volta riconosciuta, in ipotesi, come spettante, sia pure in via eccezionale e temporaneamente derogatoria, ad alcune Regioni, non potrebbe non riconoscersi, allo stesso modo, nei confronti di tutte le altre (cfr. la massima L). Tuttavia, di fronte all'indubbia difficolta' di esercizio del sindacato giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di eccezionali situazioni locali, all'estrema elasticita' del limite della temporaneita', con l'inevitabile conseguenza che ciascuna regione potrebbe dettare un regime differenziato, e' evidente che tale potesta' normativa regionale non potrebbe mantenersi, sostanzialmente, nei suddetti limiti, ma tenderebbe ad istituzionalizzarsi in un tipo di competenza concorrente. Con cio' - la potesta' dello Stato in materia riducendosi inevitabilmente, per converso, a quella di porre principi fondamentali - si rinnegherebbe il principio secondo il quale allo Stato e solo ad esso spetta la legislazione privatistica.
Massima n. 6351
Dalla intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale, dalla nuova e piu' vasta problematica da esso proposta, dalla avvertita esigenza di una demarcazione quanto piu' chiara ed inequivoca fra competenze statali e regionali, nonche' dalla regola generalissima della inderogabilita' delle competenze costituzionali, necessariamente deriva che la esclusiva appartenenza allo Stato - costantemente affermata, in linea di principio, nella giurisprudenza della Corte costituzionale - della potesta' legislativa di diritto privato e' del tutto inconciliabile con la competenza - sia pure settoriale, eccezionale e temporanea - che, riconosciuta anch'essa in passato, in numerose pronunce, nei riguardi di alcune regioni, nella suddetta materia, dovrebbe ora, generalizzandosi, ammettersi per tutte, con conseguenze per cui, facendo della eccezione una regola, finirebbe col negarsi, in radice, il principio della competenza dello Stato. Pertanto la competenza della Regione siciliana in materia di agricoltura (art. 14, lett. a St. spec.) non giustifica una legge - come la legge reg. n. 20 del 1969 in materia di enfiteusi - che in quasi tutte le sue disposizioni disciplina rapporti intersubiettivi di indubbia natura privatistica. La legge stessa quindi, a parte l'art. 6, essendo stata emanata fuori dei limiti della potesta' normativa della Regione, va dichiarata costituzionalmente illegittima.
Massima n. 6352
L'art. 6 della legge reg. sic. 2 luglio 1969, n. 20 (in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) nel comminare, in alcune ipotesi (devoluzione al concedente, in tutto o in parte, dei terreni enfiteutici, rinuncia dell'enfiteuta per la particolare onerosita' del canone) la decadenza dai benefici previsti dal D.L.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (esonero parziale dal conferimento dovuto per la riforma fondiaria) assume a presupposto di tale decadenza l'estinzione del rapporto enfiteutico, ma non regola affatto le vicende di questo. Percio', trattandosi di una disposizione chiaramente attinente a materia di diritto pubblico, l'art. 6 della legge regionale deve essere eccettuato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale che va invece pronunciata, in virtu' del principio della incompetenza assoluta del legislatore regionale in materia di diritto privato, nei confronti delle disposizioni della suddetta legge.
Massima n. 6353
Riguardo al diritto privato, benche' solo allo Stato spetti valutare, pur nel quadro della fondamentale unita' della relativa disciplina, la sussistenza di situazioni particolari che giustifichino un regime razionalmente diversificato, le Regioni dispongono tuttavia, a loro volta, (cfr. gli artt. 121, secondo comma, Cost. e 18 Stat. sic.) di un rilevante potere di iniziativa, idoneo a promuovere, allorche' si rendano necessarie, per far fronte a casi eccezionali, misure legislative di carattere locale e l'intervento del Parlamento nazionale. Non puo' dirsi percio' che, in materia, le Regioni siano costrette ad un ruolo meramente passivo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 della legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20, relativa alla " applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze