Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1972

Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/1972
Data di deposito
27 luglio 1972
Data di decisione
14 luglio 1972
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:152

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971
  • circolare del ministero industria, comm. e artigianato del 2 febbraio 1972

Parametri

  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 16, lett. d, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 6339

In conseguenza della dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi secondo, quinto, decimo, undicesimo e tredicesimo del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) - nelle parti in cui escludono, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza della stessa in ordine all'attivita' amministrativa regolata dai commi predetti, concernente l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, nel quadro delle direttive degli indirizzi elaborati, anche con riferimento al territorio della medesima regione, rispettivamente dal Comitato interministeriale della programmazione economica e dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato -, deve ritenersi che l'Assessore regionale se ha competenza ad emettere decreti comportanti ampliamenti o aumenti di serbatoi o di erogatori, ovvero nuove concessioni, non puo' tuttavia eludere la competenza degli organi dell'Amministrazione centrale, di cui deve seguire gli indirizzi ed i criteri. Pertanto, vanno annullati tutti i decreti assessoriali incidenti nella sostanza dei poteri degli organi centrali, chiamati a regolare l'iniziativa economica settoriale per ripartire nel territorio dello Stato gli investimenti che vi si riferiscono. (Nella specie, l'assessore regionale siciliano aveva emesso novantasette decreti, con i quali era stato concesso l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di carburante o si era provveduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni anteriormente rilasciate, senza osservare gli indirizzi ed i criteri fissati dagli organi centrali suindicati, e quindi in pregiudizio delle competenze statali stabilite nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034). Cfr.: sent. n. 151/1972.

Massima n. 6340

In conseguenza della dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 2, 5, 10, 11 e 13 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) - nelle parti in cui escludono, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza della stessa in ordine all'attivita' amministrativa regolata dai commi predetti, concernente l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, nel quadro delle direttive e degli indirizzi elaborati, anche con riferimento al territorio della medesima regione, rispettivamente dal Comitato interministeriale della programmazione economica e dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato -, vanno annullati il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e la circolare ministeriale 2 febbraio 1972 in quanto hanno menomato i poteri della Regione, non avendo coordinato nel settore degli idrocarburi la competenza statale con quella regionale. Pertanto, deve ritenersi spettare alla Regione la raccolta dei dati da comunicare al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato; l'accertamento della capacita' tecnica, organizzativa ed economica dei richiedenti; la raccolta delle domande di concessione, nonche' l'istruttoria preliminare delle stesse. Cfr.: sent. n. 151 del 14 luglio 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ferme le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, secondo il comma quinto dell'art. 16 del dl 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

dichiara che spettano alla Regione siciliana nell'ambito del suo territorio:

a) le competenze attribuite ai prefetti dai commi 2 e 11 dell'art. 16 predetto;

b) la competenza attribuita al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dal comma 10 dello stesso articolo;

c) fare proposte al Comitato interministeriale per la programmazione ai fini della determinazione degli indirizzi di cui al comma 5 del predetto art. 16, con riguardo al territorio della Regione siciliana;

d) determinare gli indirizzi e le direttive di cui al comma 5 del decreto legge su menzionato, nell'ambito di quelle deliberate dal Comitato e dal Ministro;

e) emanare norme di esecuzione dell'art. 16 succitato, per quanto ne concerne l'applicazione al territorio regionale, nel quadro del regolamento approvato con d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e nel rispetto delle competenze statali;

annulla i 97 decreti dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio sopra elencati e, per quanto di ragione, gli artt.4, 5, 6, 8, 12, 14 e 16 del ricordato d.P.R.27 ottobre 1971, n. 1269;

annulla altresì la circolare del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 2 febbraio 1972;

dichiara cessata la materia del contendere per gli altri decreti dello stesso Assessore, indicati nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTTNO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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