Corte costituzionale
Sentenza n. 151/1972
Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/1972
- Data di deposito
- 27 luglio 1972
- Data di decisione
- 14 luglio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 11, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- art. 16, comma 2, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
- art. 16, comma 10, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- art. 16, comma 5, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- art. 16, comma 13, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- art. 16, comma 14, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 14, lett. d, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6330
Nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e' consentito alla Corte sollevare in via incidentale dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale di una disposizione legislativa, sempreche' sia rilevante ai fini della decisione del conflitto e non sia manifestamente infondata. (Nella specie, la Corte, investita di ricorsi per conflitti di attribuzioni proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione siciliana in relazione a numerosi decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio con i quali si era concesso di installare ed esercitare impianti di distribuzione di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni anteriormente rilasciate, riteneva che sulla decisione incidesse la legittimita' costituzionale dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, che aveva attribuito alla Regione solo un compito consultivo del Ministro, senza escludere espressamente, per il territorio regionale, la competenza degli organi locali dello Stato, e pertanto disponeva la trattazione innanzi a se' della questione relativa a tale legittimita' sotto il riflesso che non appariva manifestamente infondato l'assunto della Regione secondo cui il fatto che essa non avesse ancora esercitato in materia i propri poteri legislativi esclusivi, non implicava competenza dello Stato a sostituire le funzioni amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative degli uffici regionali, dato che nella materia stessa la Regione esercitava gia' le funzioni amministrative che spettavano allo Stato).
Massima n. 6331
La legge di piano o di programmazione non puo' menomare le competenze amministrative delle Regioni, e quindi attribuire allo Stato poteri che assorbano la competenza che la Regione puo' esercitare in armonia con quella statale. Cfr.: sent. n. 4 del 1964.
Massima n. 6332
Le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad ordinamento speciale che siano esplicazione di principi statutari prevalgono sulle norme delle leggi ordinarie dello Stato, e, in ragione di tale prevalenza, non danno luogo a conflitti fra legge ordinaria e norme di attuazione degli statuti stessi. Pertanto, le disposizioni della legge ordinaria vanno interpretate in modo che il loro contenuto si adegui a quanto stabilito dalle norme di attuazione statutaria, ma a tale adeguamento puo' provvedersi in sede di applicazione della legge ordinaria soltanto se questa non abbia un contenuto tale da negare effetto alle norme attuative degli statuti.
Massima n. 6333
Il potere di rilasciare la concessione di impianto ed esercizio di distributori di carburante e quello di autorizzare i trasferimenti di impianti da una localita' ad un'altra di una stessa provincia, devono a norma degli artt. 14, lett. d), e 20 dello Statuto - essere esercitati dalla Regione siciliana, non dai prefetti. Spetta inoltre alla stessa Regione la competenza ad accordare l'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti di distribuzione situati in diverse provincie del territorio siciliano, in quanto la competenza che e' stata attribuita al Ministro per tutto il territorio dello Stato si spiega con il fatto che il provvedimento autorizzativo riguarda anche zone territoriali che eccedono i limiti della circoscrizione di un prefetto, ma non si giustifica quando gli impianti interessano esclusivamente provincie siciliane. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui all'art. 16, commi secondo, decimo e undicesimo, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuiscono alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti situati in diverse provincie del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una localita' ad un'altra nella stessa provincia.
Massima n. 6334
La disposizione di cui all'art. 16, comma quinto, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, assegna alla Regione siciliana, riguardo all'impianto e all'esercizio di distributori di carburante, soltanto un'attivita' consultiva nei confronti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da esplicarsi dopo che il comitato interministeriale per la programmazione abbia deliberato sui criteri di attuazione della legge statale. Ne consegue che la Regione non e' posta in grado di rappresentare al comitato quali siano le necessita' locali effettive cosi' che il comitato le abbia presenti nel quadro delle esigenze generali. E se e' possibile che, nella sede centrale, si stabiliscano anche con riguardo alla Sicilia, indirizzi di carattere globale, e' certo pero' che queste esigenze risulterebbero piu' aderenti alla realta' sociale qualora gli indirizzi fossero assunti avendo conoscenza della valutazione fattane dalla Regione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 14, lett. d) e 20 dello Statuto - il comma quinto dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, nella parte in cui non prevede che la Regione siciliana debba essere sentita dal comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda l'interesse regionale, prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza.
Massima n. 6335
Pur non contestandosi il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dettare anche per la Regione siciliana, riguardo all'impianto e all'esercizio di distributori di carburante, criteri generali di rilascio delle concessioni, sulla base degli indirizzi del comitato di programmazione, va pero' riconosciuto che spetta alla stessa Regione il potere di dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro, specificando, provincia per provincia, le determinazioni ministeriali, cosi' che la ripartizione dei coefficienti stabiliti dal Ministero possa avvenire attraverso la considerazione delle concrete necessita' locali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 14, lett. d), e 20 Statuto reg. sic. - il comma quinto dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazione nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non prevede che spetti alla Regione di stabilire criteri per il rilascio ed il numero massimo delle concessioni, in osservanza dei criteri fissati dal Ministro.
Massima n. 6336
Attiene alla funzione amministrativa che l'art. 20 dello Statuto della Regione Sicilia, attribuisce alla Regione, la competenza regionale a dettare norme esecutive della legge statale, e nell'ambito del regolamento statale e dei compiti ad essa spettanti, non puo' essere in nulla pregiudicata. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo il comma tredicesimo dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034) - per violazione degli artt. 14, lett. d), e 20 Statuto reg. sic. - nella parte in cui non prevede la competenza della Regione siciliana, in materia di distributori di carburante, ad emanare norme esecutive dirette a regolare il procedimento di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale.
Massima n. 6337
Stante il carattere unitario della materia, che implica necessita' di contemperare anche le esigenze di Regioni contermini, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 14, lett. d), e 20 Statuto siciliano, dell'art. 16, comma secondo, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui prevede la competenza del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato - e non della Regione Sicilia - a rilasciare concessioni per impianti di distribuzione di carburante da installare sulle autostrade.
Massima n. 6338
La disposizione di cui all'art. 16, quattordicesimo comma, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che riguardo ai distributori di carburante, prevede la competenza del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ad accordare al Comune, in presenza di specifiche circostanze, le relative concessioni, non lede la competenza regionale in materia di enti locali perche' detta criteri per l'attivita' di distribuzione dei carburanti nelle zone (localita' montane, piccole isole) nelle quali l'iniziativa privata non dimostra di avere particolare interesse, ed e' quindi coerente alle necessita' di direttive di valore generale, destinate a dare ordine alla rete di impianti di distribuzione dei carburanti, e soprattutto ad evitare che in qualche zona abbiano a verificarsi carenze. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 14, lett. d), e 20 dello Statuto reg. sic. - la questione di legittimita' costituzionale di detta norma, stante anche il carattere transitorio della stessa (riferendosi all'ipotesi in cui i Comuni abbiano chiesto la concessione entro i centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dei commi 2, 10, 11 dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuiscono alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti situati in diverse provincie del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una località ad un'altra della stessa provincia;
b) del comma 5 dello stesso art. 16, nella parte in cui non prevede che la Regione siciliana deve essere sentita dal comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda l'interesse regionale, prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza, e nella parte in cui non prevede che la Regione possa dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
c) del comma 13 del citato art. 16, nella parte in cui non prevede la competenza della Regione siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2 e 14 dello stesso art. 16, nella parte in cui rispettivamente si prevede la competenza del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato a rilasciare concessioni per impianti da installare sulle autostrade e si provvede per le località montane o delle piccole isole costituenti centri abitati sprovvisti di impianti di distribuzione automatica di carburanti; questione proposta in relazione agli artt. 14, lett. d), e 20 dello statuto regionale siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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