Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1972

Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1972
Data di deposito
27 giugno 1972
Data di decisione
20 giugno 1972
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, n. 13, legge n. 825 del 9 ottobre 1971

Massime

Massima n. 6178

Le Regioni sostengono che le loro leggi sono atti di esercizio di una competenza statutaria che lo Stato non puo' concludere; ma non avvertono che i loro ricorsi investono una norma che non porta lesione attuale a quella competenza, perche' ne e' destinatario il Governo dello Stato, non le Regioni. Determina infatti l'oggetto dell'attivita' delegata e ne da' un limite, senza innovare direttamente e immediatamente l'ordinamento preesistente, cioe' l'ordinamento costituito dalle Regioni. Cosicche' potra' discutersi della validita' delle leggi delegate, dopo che il Governo avra' esercitato la potesta' che gli e' stata conferita, ma non oggi della validita' della legge delegante. In altre parole, la legge di delegazione legislativa e' soltanto fonte di un potere governativo, ha un valore preliminare e, per non essere legge materiale interessante la Regione, dovra' essere integrata dall'atto di esercizio della delegazione. Il suo controllo di legittimita' e' strumentale a quello relativo alla legittimita' della legge delegata; non puo' essere cioe' promosso come fine a se stante, tanto piu' che non si puo' escludere in via di fatto che il termine della delegazione attuale dell'interesse delle Regioni perche' la norma impugnata, ponendo al Governo la direttiva di disporre l'abrogazione di leggi regionali, implicitamente afferma che lo Stato sia a cio' competente: vale anche per tale obiezione, proposta nella discussione orale, il rilievo per cui la norma, concernendo unicamente i rapporti fra Parlamento e Governo, incide sulla competenza rivendicata dalle Regioni condizionatamente all'attuazione concreta della potesta' delegata. In altra occasione la Corte ha deciso che la lesione di un diritto o di un interesse sorge dalla legge delegata, non da quella delegante; ed ha giudicato ammissibile la denuncia in via principale di questa seconda legge quando gia' erano decorsi i termini per la denuncia della prima (sentenza 24 febbraio 1964, n. 13).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili per mancanza di interesse attuale i ricorsi proposti dalla Regione siciliana, dalla Regione sarda e dalla Regione Trentino-Alto Adige, con i quali si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge statale 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delegazione al Governo per la riforma tributaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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