Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1972
Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1972
- Data di deposito
- 27 giugno 1972
- Data di decisione
- 20 giugno 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, n. 13, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 6178
Le Regioni sostengono che le loro leggi sono atti di esercizio di una competenza statutaria che lo Stato non puo' concludere; ma non avvertono che i loro ricorsi investono una norma che non porta lesione attuale a quella competenza, perche' ne e' destinatario il Governo dello Stato, non le Regioni. Determina infatti l'oggetto dell'attivita' delegata e ne da' un limite, senza innovare direttamente e immediatamente l'ordinamento preesistente, cioe' l'ordinamento costituito dalle Regioni. Cosicche' potra' discutersi della validita' delle leggi delegate, dopo che il Governo avra' esercitato la potesta' che gli e' stata conferita, ma non oggi della validita' della legge delegante. In altre parole, la legge di delegazione legislativa e' soltanto fonte di un potere governativo, ha un valore preliminare e, per non essere legge materiale interessante la Regione, dovra' essere integrata dall'atto di esercizio della delegazione. Il suo controllo di legittimita' e' strumentale a quello relativo alla legittimita' della legge delegata; non puo' essere cioe' promosso come fine a se stante, tanto piu' che non si puo' escludere in via di fatto che il termine della delegazione attuale dell'interesse delle Regioni perche' la norma impugnata, ponendo al Governo la direttiva di disporre l'abrogazione di leggi regionali, implicitamente afferma che lo Stato sia a cio' competente: vale anche per tale obiezione, proposta nella discussione orale, il rilievo per cui la norma, concernendo unicamente i rapporti fra Parlamento e Governo, incide sulla competenza rivendicata dalle Regioni condizionatamente all'attuazione concreta della potesta' delegata. In altra occasione la Corte ha deciso che la lesione di un diritto o di un interesse sorge dalla legge delegata, non da quella delegante; ed ha giudicato ammissibile la denuncia in via principale di questa seconda legge quando gia' erano decorsi i termini per la denuncia della prima (sentenza 24 febbraio 1964, n. 13).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili per mancanza di interesse attuale i ricorsi proposti dalla Regione siciliana, dalla Regione sarda e dalla Regione Trentino-Alto Adige, con i quali si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge statale 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delegazione al Governo per la riforma tributaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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