Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1972
Corte cost., sent. 15 giugno 1972, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1972
- Data di deposito
- 15 giugno 1972
- Data di decisione
- 9 giugno 1972
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:104
Norme oggetto del giudizio
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 537 del 21 maggio 1971
Parametri
- art. 14, lett. d, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6152
Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento di procedura per il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la conseguenza che - quando l'atto impugnato non sia stato notificato al ricorrente, perche' in esso non contemplato direttamente - i termini per proporre conflitto di attribuzione decorrono dal giorno della pubblicazione di un estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino degli annunzi legali della provincia, ove tale pubblicazione sia obbligatoria, ovvero dal giorno in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell'atto, quando essa e' facoltativa. Nell'ipotesi di trasferimento ad un assessore regionale di poteri gia' appartenenti al Ministero statale corrispondente, il quale per legge doveva esercitarli di concerto con altre Amministrazioni centrali, i cui poteri non siano stati trasferiti alle regioni, il concorso originariamente voluto dalla legge, per l'emanazione di alcuni provvedimenti, fra piu' Amministratori centrali dello Stato, puo' legittimamente essere attuato senza la forma tipica del concerto, mediante accordi fra Assessorato regionale competente ed il Ministero o i Ministeri le cui attribuzioni non siano state trasferite alle regioni. Spetta alla Regione siciliana la competenza a disporre, previo accordo con gli altri organi statali interessati, le concessioni per impianti di raffinazione di olii minerali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare alla Regione siciliana la competenza a disporre la concessione per impianti di raffinazione di oli minerali, previo accordo col Ministro per le finanze ed, eventualmente, con quello per la marina mercantile, nonché con altri organi statali interessati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAPULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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