Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1972

Corte cost., sent. 15 giugno 1972, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1972
Data di deposito
15 giugno 1972
Data di decisione
9 giugno 1972
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:104

Norme oggetto del giudizio

  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 537 del 21 maggio 1971

Parametri

  • art. 14, lett. d, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 6152

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento di procedura per il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la conseguenza che - quando l'atto impugnato non sia stato notificato al ricorrente, perche' in esso non contemplato direttamente - i termini per proporre conflitto di attribuzione decorrono dal giorno della pubblicazione di un estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino degli annunzi legali della provincia, ove tale pubblicazione sia obbligatoria, ovvero dal giorno in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell'atto, quando essa e' facoltativa. Nell'ipotesi di trasferimento ad un assessore regionale di poteri gia' appartenenti al Ministero statale corrispondente, il quale per legge doveva esercitarli di concerto con altre Amministrazioni centrali, i cui poteri non siano stati trasferiti alle regioni, il concorso originariamente voluto dalla legge, per l'emanazione di alcuni provvedimenti, fra piu' Amministratori centrali dello Stato, puo' legittimamente essere attuato senza la forma tipica del concerto, mediante accordi fra Assessorato regionale competente ed il Ministero o i Ministeri le cui attribuzioni non siano state trasferite alle regioni. Spetta alla Regione siciliana la competenza a disporre, previo accordo con gli altri organi statali interessati, le concessioni per impianti di raffinazione di olii minerali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara spettare alla Regione siciliana la competenza a disporre la concessione per impianti di raffinazione di oli minerali, previo accordo col Ministro per le finanze ed, eventualmente, con quello per la marina mercantile, nonché con altri organi statali interessati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAPULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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