Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1972

Corte cost., ord. 27 luglio 1972, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
153/1972
Data di deposito
27 luglio 1972
Data di decisione
14 luglio 1972
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:153

Parametri

  • art. 13, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 12, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 6341

Nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale relativi alla disposizione dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, con la quale, nel disciplinare le enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si stabilisce che ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 607, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto, ed impugnata in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., e' opportuno, prima di esaminare la questione, acquisire, per mezzo dei Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, dati ed elementi concernenti: a) il grado di diffusione, dopo il 28 ottobre 1941, della costituzione di nuovi rapporti enfiteutici o a questi assimilati in base alla legge n. 607 del 1966; b) le cause economico-sociali del fenomeno, con particolare riferimento all'incidenza del ricorso ai benefici previsti dall'art. 11 del d.l.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, in relazione alle leggi di riforma fondiaria; c) la determinazione dei canoni in comparazione con quelli riguardanti l'affitto di fondi di corrispondenti estensioni e qualita'; d) l'esercizio da parte dei concedenti della facolta' - prevista dal secondo comma del denunziato art. 2 della legge n. 1138 del 1970 - di richiedere l'accertamento della qualifica e della classifica catastale corrispondenti alla reale situazione dei fondi alla data di costituzione dei rapporti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la riunione dei giudizi in epigrafe;

ordina che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a questa Corte a cura, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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