Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1972

Corte cost., ord. 25 maggio 1972, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
101/1972
Data di deposito
25 maggio 1972
Data di decisione
25 maggio 1972
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:101

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • art. 16, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970

Parametri

  • art. 14, lett.d, statuto regione Sicilia
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1182 del 5 novembre 1949

Massime

Massima n. 6148

Nel corso di giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e' consentito alla Corte costituzionale sollevare avanti a se stessa, ai sensi degli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, questione di legittimita' costituzionale di una disposizione legislativa - che la Corte stessa ritenga non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini della decisione del conflitto - sospendendo il processo principale. (Nella specie la Corte, investita del conflitto di attribuzione sorto tra lo Stato e la Regione Sicilia per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per l'industria e il commercio di detta regione, ha sollevato davanti a se', quale giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito con modificazioni della legge 18 dicembre 1970 n. 1034, in riferimento all'art. 14 lett. d St. Reg. Sic. ed al D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182, nella parte in cui non fa salve le competenze trasferite alla Regione medesima con quest'ultimo decreto presidenziale; secondo l'assunto della Regione la competenza dello Stato ad emanare leggi applicabili nel suo ambito territoriale nelle materie in cui essa non ha ancora esercitato i propri poteri legislativi esclusivi, non implica quella dello Stato a sostituire le funzioni amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative degli uffici regionali nelle materie, come quella in questione, riguardo alle quali essa esercita gia' le funzioni amministrative che spettano allo Stato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la trattazione innanzi a se stessa per l'udienza del 21 giugno 1972 della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), in riferimento all'art. 14, lett. d, dello Statuto per la Regione siciliana e al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, nella parte in cui non fa salve competenze amministrative trasferite alla Regione stessa con quest'ultimo decreto presidenziale.

Ordina il rinvio di questo giudizio alla stessa udienza del 21 giugno 1972 perché sia trattato congiuntamente alla questione di legittimità di cui sopra.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Assegna alle parti il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza per l'esame degli atti depositati nella cancelleria e la presentazione delle deduzioni rispettive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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