Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1971

Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/1971
Data di deposito
28 dicembre 1971
Data di decisione
16 dicembre 1971
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:207

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, dell'all.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
  • art. 6, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 7, legge della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1953
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 51 del 5 agosto 1957

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 5835

In forza dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, soltanto l'Autorita' giudiziaria ordinaria puo' disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

Massima n. 5836

Le autorita' amministrative che hanno la potesta' di annullare direttamente gli atti amministrativi (autocontrollo) o di promuoverne l'annullamento (art. 6 della legge com. e prov.) non possono disapplicarli.

Massima n. 5837

Il giudicato dell'Autorita' giudiziaria ordinaria che, dichiarando illegittimo un atto amministrativo lo disapplica, non e' applicabile erga omnes ma fa stato soltanto limitatamente al caso deciso.

Massima n. 5838

Le autorita' amministrative statali, anche ove intendano adottare i principi affermati in una pronunzia dall'Autorita' giudiziaria ordinaria, non hanno potesta' di disapplicare gli atti amministrativi delle competenti autorita' regionali. Nella specie il Ministero delle finanze, nell'esercizio del proprio potere di impartire istruzioni e direttive ai dipendenti uffici operanti nel territorio siciliano, con circolare n. 380925 in data 11 dicembre 1970, adeguandosi alla interpretazione della sentenza della Cassazione a Sezioni unite 21 settembre 1970, n. 1640 interpretativa dell'art. 7 della l. reg. 7 dicembre 1953, n. 61 e dell'art. 1 della l. reg. del 1957, n. 51, aveva ordinato alle intendenze di finanza di assoggettare le imprese edili al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile anche quando nel loro confronto la regione avesse emesso decreti di esenzione in applicazione delle richiamate leggi regionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato di disapplicare direttamente i decreti regionali di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile riguardanti imprese edili e, pertanto, annulla la circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, diretta alle Intendenze di finanza della Sicilia e, per conoscenza, all'Assessore per le finanze della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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