Corte costituzionale
Sentenza n. 207/1971
Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/1971
- Data di deposito
- 28 dicembre 1971
- Data di decisione
- 16 dicembre 1971
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, dell'all.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- art. 6, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1953
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 51 del 5 agosto 1957
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 5835
In forza dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, soltanto l'Autorita' giudiziaria ordinaria puo' disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
Massima n. 5836
Le autorita' amministrative che hanno la potesta' di annullare direttamente gli atti amministrativi (autocontrollo) o di promuoverne l'annullamento (art. 6 della legge com. e prov.) non possono disapplicarli.
Massima n. 5837
Il giudicato dell'Autorita' giudiziaria ordinaria che, dichiarando illegittimo un atto amministrativo lo disapplica, non e' applicabile erga omnes ma fa stato soltanto limitatamente al caso deciso.
Massima n. 5838
Le autorita' amministrative statali, anche ove intendano adottare i principi affermati in una pronunzia dall'Autorita' giudiziaria ordinaria, non hanno potesta' di disapplicare gli atti amministrativi delle competenti autorita' regionali. Nella specie il Ministero delle finanze, nell'esercizio del proprio potere di impartire istruzioni e direttive ai dipendenti uffici operanti nel territorio siciliano, con circolare n. 380925 in data 11 dicembre 1970, adeguandosi alla interpretazione della sentenza della Cassazione a Sezioni unite 21 settembre 1970, n. 1640 interpretativa dell'art. 7 della l. reg. 7 dicembre 1953, n. 61 e dell'art. 1 della l. reg. del 1957, n. 51, aveva ordinato alle intendenze di finanza di assoggettare le imprese edili al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile anche quando nel loro confronto la regione avesse emesso decreti di esenzione in applicazione delle richiamate leggi regionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato di disapplicare direttamente i decreti regionali di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile riguardanti imprese edili e, pertanto, annulla la circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, diretta alle Intendenze di finanza della Sicilia e, per conoscenza, all'Assessore per le finanze della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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