Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1971

Corte cost., sent. 17 novembre 1971, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/1971
Data di deposito
17 novembre 1971
Data di decisione
10 novembre 1971
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1° dicembre 1961

Parametri

  • art. 14, lett.n, statuto regione Sicilia
  • art. 32, statuto regione Sicilia
  • art. 33, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 5770

In forza dell'art. 14, lett. n, dello Statuto, alla Regione siciliana, in materia di conservazione delle antichita' e delle opere artistiche, e' attribuita la legislazione esclusiva, con la corrispondente competenza amministrativa. Pertanto, ove fossero state emanate le norme di attuazione in tale materie, la Regione sarebbe stata competente ad emettere declaratoria di particolare interesse archeologico di ruderi rivestenti tale importanza, comunque rinvenuti nel suo territorio. In mancanza di dette norme, legittimamente ha provveduto in materia il Ministro della pubblica istruzione.

Massima n. 5771

In materia di patrimonio o finanza le norme di attuazione sono state emanate con d.P.R. n. 1825 del 1961. Conseguentemente gli artt. 32 e 33 dello Statuto, che riguardano detta materia debbono essere ritenuti gia' operanti. Peraltro, l'effettivo passaggio alla Regione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinato, ex art. 5 del citato d.P.R. del 1961, alla compilazione di speciali elenchi da effettuarsi da parte del Ministero delle finanze, di concerto con gli altri Enti interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore di esso decreto, elenchi che, per quanto attiene al ramo artistico-storico-archeologico, non sono stati ancora compilati. Peraltro, anche in mancanza di tali elenchi, ben puo' essere disposta l'immediata attribuzione alla Regione siciliana di beni per la prima volta trasferiti dalla proprieta' privata a quella pubblica e che, in base agli artt. 32 e 33 dello Statuto, risultano attribuiti alla Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che i ruderi rinvenuti nell'area dell'antica Naxos e riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione di particolare interesse archeologico appartengono alla Regione siciliana e annulla la nota del Ministero delle finanze 11 giugno 1970, n. 101133, avente per oggetto l'inclusione di detti beni nel demanio statale e l'iscrizione nei relativi elenchi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze