Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1971
Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1971
- Data di deposito
- 30 giugno 1971
- Data di decisione
- 18 giugno 1971
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:152
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
Parametri
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
Massime
Massima n. 5703
Nella Regione Friuli-Venezia Giulia non esiste un demanio idrico regionale, per cui le acque pubbliche continuano a far parte del demanio statale ed i canoni dovuti dai concessionari delle piccole derivazioni delle acque stesse restano collegati al potere eminente di dar luogo allo sfruttamento del bene a norma del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775. Non osta a tale principio l'affidamento alla Regione della "utilizzazione" delle acque pubbliche di cui agli artt. 5 e 8 dello Statuto e 22 delle norme di attuazione relative poiche' cio' sta soltanto a significare che alla Regione e' assegnato il compito di disciplinare le modalita' di uso e consumo senza superare l'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Pertanto spetta allo Stato la devoluzione dei canoni in esame e va conseguentemente respinto il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia contro la nota 31 agosto 1970 n. 24296 dell'Intendente di finanza di Udine per la parte in cui afferma tale spettanza.
Massima n. 5704
L'esazione dei canoni dovuti dai concessionari di piccole derivazioni di acque pubbliche nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia e' attivita' funzionale amministrativa contabile che rientra fra quelle statutariamente assegnate alla Regione, e si colloca, nella serie di adempimenti per disciplinare formalmente tutte le modalita' di concessione, come chiusura del ciclo di attivita' riservato alla Regione e come mezzo per contribuire al buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La relativa competenza va pertanto riconosciuta alla Regione, e di conseguenza va annullata la Nota dell'Intendente di finanza di Udine 31 agosto 1970, n. 24296 limitatamente al punto in cui afferma che la competenza stessa spetta allo Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che spetta allo Stato la devoluzione dei canoni attinenti alla concessione di piccole derivazioni d'acqua nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Respinge, di conseguenza, su questo punto il ricorso proposto, come in narrativa, dalla Regione stessa in relazione alla Nota 31 agosto 1970, n. 24296, dell'Intendente di finanza di Udine;
b) dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia provvedere alle operazioni di riscossione dei predetti canoni e, in accoglimento del ricorso della Regione, annulla la suindicata Nota intendentizia limitatamente a tal punto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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