Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1971

Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/1971
Data di deposito
30 giugno 1971
Data di decisione
18 giugno 1971
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:152

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933

Parametri

  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965

Massime

Massima n. 5703

Nella Regione Friuli-Venezia Giulia non esiste un demanio idrico regionale, per cui le acque pubbliche continuano a far parte del demanio statale ed i canoni dovuti dai concessionari delle piccole derivazioni delle acque stesse restano collegati al potere eminente di dar luogo allo sfruttamento del bene a norma del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775. Non osta a tale principio l'affidamento alla Regione della "utilizzazione" delle acque pubbliche di cui agli artt. 5 e 8 dello Statuto e 22 delle norme di attuazione relative poiche' cio' sta soltanto a significare che alla Regione e' assegnato il compito di disciplinare le modalita' di uso e consumo senza superare l'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Pertanto spetta allo Stato la devoluzione dei canoni in esame e va conseguentemente respinto il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia contro la nota 31 agosto 1970 n. 24296 dell'Intendente di finanza di Udine per la parte in cui afferma tale spettanza.

Massima n. 5704

L'esazione dei canoni dovuti dai concessionari di piccole derivazioni di acque pubbliche nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia e' attivita' funzionale amministrativa contabile che rientra fra quelle statutariamente assegnate alla Regione, e si colloca, nella serie di adempimenti per disciplinare formalmente tutte le modalita' di concessione, come chiusura del ciclo di attivita' riservato alla Regione e come mezzo per contribuire al buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La relativa competenza va pertanto riconosciuta alla Regione, e di conseguenza va annullata la Nota dell'Intendente di finanza di Udine 31 agosto 1970, n. 24296 limitatamente al punto in cui afferma che la competenza stessa spetta allo Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che spetta allo Stato la devoluzione dei canoni attinenti alla concessione di piccole derivazioni d'acqua nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Respinge, di conseguenza, su questo punto il ricorso proposto, come in narrativa, dalla Regione stessa in relazione alla Nota 31 agosto 1970, n. 24296, dell'Intendente di finanza di Udine;

b) dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia provvedere alle operazioni di riscossione dei predetti canoni e, in accoglimento del ricorso della Regione, annulla la suindicata Nota intendentizia limitatamente a tal punto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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