Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1971

Corte cost., sent. 26 maggio 1971, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1971
Data di deposito
26 maggio 1971
Data di decisione
19 maggio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 16, legge provincia Bolzano n. 8 del 10 luglio 1960
  • legge provincia Bolzano n. 1 del 3 gennaio 1964

Parametri

  • disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
  • art. 95, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 5607

Le norme di attuazione degli Statuti non sono ne' sempre ne' necessariamente richieste perche' le regioni possano validamente esercitare la propria potesta' legislativa (cfr. gia' la sent. n. 136 del 1969 e, per le ragioni a statuto ordinario, implicitamente la sent. n. 29 del 1971).

Massima n. 5608

L'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prescrivendo che i piani regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non eccedenti l'ambito provinciale siano approvati con leggi provinciali, ha determinato la forma di applicazione della relativa competenza da parte delle provincie medesime e presuppone percio' che questa sia da esse concretamente esplicabile.

Massima n. 5609

Non e' fondata, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed alla VIII disp. trans. della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, contenente norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali, e della legge provinciale di Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1, che approva il piano regolatore di quel Comune.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali), e della successiva legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, che approva il piano regolatore generale del Comune di Bolzano, sollevata, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle ordinanze del tribunale di Bolzano di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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