Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1971
Corte cost., sent. 26 maggio 1971, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1971
- Data di deposito
- 26 maggio 1971
- Data di decisione
- 19 maggio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 16, legge provincia Bolzano n. 8 del 10 luglio 1960
- legge provincia Bolzano n. 1 del 3 gennaio 1964
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 95, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 5607
Le norme di attuazione degli Statuti non sono ne' sempre ne' necessariamente richieste perche' le regioni possano validamente esercitare la propria potesta' legislativa (cfr. gia' la sent. n. 136 del 1969 e, per le ragioni a statuto ordinario, implicitamente la sent. n. 29 del 1971).
Massima n. 5608
L'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prescrivendo che i piani regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non eccedenti l'ambito provinciale siano approvati con leggi provinciali, ha determinato la forma di applicazione della relativa competenza da parte delle provincie medesime e presuppone percio' che questa sia da esse concretamente esplicabile.
Massima n. 5609
Non e' fondata, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed alla VIII disp. trans. della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, contenente norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali, e della legge provinciale di Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1, che approva il piano regolatore di quel Comune.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali), e della successiva legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, che approva il piano regolatore generale del Comune di Bolzano, sollevata, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle ordinanze del tribunale di Bolzano di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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