Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/1971
Corte cost., ord. 22 marzo 1971, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/1971
- Data di deposito
- 22 marzo 1971
- Data di decisione
- 11 marzo 1971
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:57
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 5491
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato non puo' essere sollevato da soggetti od organi ad essi estranei e percio' non legittimati a ricorrere per la sua risoluzione (v. artt. 37 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Cfr.: gia' l'ordinanza n. 39 del 1968.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitti di attribuzione presentato dal sig. De Martino Renato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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