Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/1971
Corte cost., ord. 1° marzo 1971, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/1971
- Data di deposito
- 1° marzo 1971
- Data di decisione
- 24 febbraio 1971
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:33
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 149, codice civile
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 5428
Quando nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sopravviene una nuova legge nella materia regolata da quella impugnata puo' rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta e gli atti vanno restituiti, a tal fine al giudice a quo. (Nella specie, nel corso del giudizio relativo all'art. 149 Cod. civ. era sopravvenuta la legge 1x dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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