Corte costituzionale
Ordinanza n. 181/1971
Corte cost., ord. 17 novembre 1971, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 181/1971
- Data di deposito
- 17 novembre 1971
- Data di decisione
- 10 novembre 1971
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, decreto legislativo n. 639 del 30 aprile 1970
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
Parametri
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett.f), statuto regione Sicilia
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
Massime
Massima n. 5778
Non e' manifestamente infondata, ed e' rilevante per la decisione del conflitto di attribuzione validamente promosso dalla Regione siciliana, e puo' quindi essere sollevata dalla Corte costituzionale, davanti a se stessa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del D.lg. 30 aprile 1970 n. 639, in riferimento agli artt. 17, lett. f e 20 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 4 delle Norme di attuazione approvate con D.P.R. 25 giugno 1952 n. 1138, nella parte in cui non e' prevista la rappresentazione della Regione nei comitati provinciali dell'I.N.P.S..
Massima n. 5779
Il giudizio per conflitto di attribuzione e' stato validamente proposto dalla Regione siciliana perche' i decreti con i quali i direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di alcune provincie della Sicilia hanno costituito i Comitati provinciali dell'INPS sono stati impugnati come atti autonomi e lesivi della competenza regionale, in quanto non hanno dato applicazione dell'art. 4 delle Norme di attuazione approvate con D.P.R 25 giugno 1952 n. 1138, violando cosi' gli artt. 17, lett. f. e 20 dello Statuto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a se stessa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639, in riferimento agli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto per la Regione siciliana e all'art. 4 delle norme di attuazione (d.P.R. 26 giugno 1952, n. 1138), nella parte in cui non è prevista la rappresentanza della Regione nei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
2) ordina il rinvio del presente giudizio perché esso possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;
3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
5) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al numero 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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