Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1970
Corte cost., sent. 3 giugno 1970, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1970
- Data di deposito
- 3 giugno 1970
- Data di decisione
- 21 maggio 1970
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:82
Norme oggetto del giudizio
- decreto dell'assessore regione Friuli V. Giulia n. 419 del 9 settembre 1969
- decreto dell'assessore regione Friuli V. Giulia n. 417 del 9 settembre 1969
- decreto dell'assessore regione Friuli V. Giulia n. 420 del 9 settembre 1969
- decreto dell'assessore regione Friuli V. Giulia n. 418 del 9 settembre 1969
Parametri
- art. 8, e segg., decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
- art. 4, n.6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 5039
La materia della disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio, dettata in modo unitario ed organico dalla legge statale 12 marzo 1968, n. 316 risponde alla tutela di interessi generali che spetta soltanto allo Stato di perseguire, secondo i precetti di cui agli artt. 3 e 120, terzo comma Cost., interessi che non possono essere, cioe', oggetto di provvedimenti diversi da regione a regione. Detta materia esula, quindi, dall'ambito regionale e non puo' essere compresa ed inquadrata nelle attribuzioni, legislative ed amministrative, della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti l'industria e commercio, ai sensi dello art. 4 n. 6, in correlazione con l'art. 8 dello Statuto speciale e degli artt. 8 e segg. delle Norme di attuazione di detto Statuto emanate con D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.
Massima n. 5040
Spetta allo Stato la potesta' di nominare le seguenti commissioni prevedute dall'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. I decreti in data 9 settembre 1969, n. 417, 418, 419 e 420 con i quali l'Assessore della Regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto alla nomina stessa devono essere, quindi, annullati per difetto di competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo stato la nomina delle commissioni prevista dall'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio;
annulla pertanto i decreti dell'assessore per l'industria e commercio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nn. 417,418, 419 e 420, in data 9 settembre 1969.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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