Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1970
Corte cost., sent. 28 gennaio 1970, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1970
- Data di deposito
- 28 gennaio 1970
- Data di decisione
- 16 gennaio 1970
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 86, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Massime
Massima n. 4816
Qualora l'ordinanza del giudice si basi su ipotesi, previsioni o congetture, essendo queste considerazioni inidonee a giustificare la proposizione di un processo costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale e' dichiarata inammissibile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proposta dal pretore di Padova con ordinanza 8 luglio 1968, per la parte in cui, secondo una certa interpretazione, sancisce l'obbligo della previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione, in pubblico esercizio, di apparecchi per calcio da tavolo, e in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA
REALE PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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