Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1970

Corte cost., sent. 18 maggio 1970, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1970
Data di deposito
18 maggio 1970
Data di decisione
6 maggio 1970
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:70

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente Giunta Regione Friuli Venezia Giulia del 2 settembre 1969

Parametri

  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n.14, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 5001

Il riconoscimento della personalita' giuridica privata delle "istituzioni sportive", le quali costituiscono materia attribuita alla competenza amministrativa regionale dagli artt. 4, n. 14, e 8 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' attivita' di natura amministrativa che comprende tutti gli aspetti concreti riconducibili alle istituzioni medesime, onde non ne appare ipotizzabile, ai fini della competenza, una disciplina differente rispetto alla materia di cui e' parte integrante. E cio' indipendentemente dalla natura privata degli enti, in quanto l'attivita' amministrativa suddetta attiene ad una materia che, pur costituendo lo scopo dell'ente privato, coincide con quella attribuita alla competenza amministrativa regionale. Spetta pertanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di riconoscere la personalita' giuridica privata delle istituzioni sportive, restando gli atti relativi suscettibili dei rimedi previsti dalla legge ordinaria. Conseguentemente va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il Decreto 2 settembre 1969 del Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento giuridico dell'Associazione "Societa' nautica pietas Julia" la quale, per le sue finalita' istituzionali e per la sua area di operativita', localizzata in sede regionale, e' da inquadrarsi appunto nella materia delle istituzioni sportive di cui ai citati artt. 4 n. 14 e 8 dello Statuto regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia il potere di riconoscimento di persone giuridiche private nella materia attinente alle istituzioni sportive di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto regionale;

respinge, di conseguenza, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto 2 settembre 1969 del Presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento giuridico dell'Associazione "Società nautica pietas julia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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