Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1970
Corte cost., sent. 18 maggio 1970, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1970
- Data di deposito
- 18 maggio 1970
- Data di decisione
- 6 maggio 1970
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:70
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente Giunta Regione Friuli Venezia Giulia del 2 settembre 1969
Parametri
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n.14, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 5001
Il riconoscimento della personalita' giuridica privata delle "istituzioni sportive", le quali costituiscono materia attribuita alla competenza amministrativa regionale dagli artt. 4, n. 14, e 8 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' attivita' di natura amministrativa che comprende tutti gli aspetti concreti riconducibili alle istituzioni medesime, onde non ne appare ipotizzabile, ai fini della competenza, una disciplina differente rispetto alla materia di cui e' parte integrante. E cio' indipendentemente dalla natura privata degli enti, in quanto l'attivita' amministrativa suddetta attiene ad una materia che, pur costituendo lo scopo dell'ente privato, coincide con quella attribuita alla competenza amministrativa regionale. Spetta pertanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di riconoscere la personalita' giuridica privata delle istituzioni sportive, restando gli atti relativi suscettibili dei rimedi previsti dalla legge ordinaria. Conseguentemente va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il Decreto 2 settembre 1969 del Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento giuridico dell'Associazione "Societa' nautica pietas Julia" la quale, per le sue finalita' istituzionali e per la sua area di operativita', localizzata in sede regionale, e' da inquadrarsi appunto nella materia delle istituzioni sportive di cui ai citati artt. 4 n. 14 e 8 dello Statuto regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia il potere di riconoscimento di persone giuridiche private nella materia attinente alle istituzioni sportive di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto regionale;
respinge, di conseguenza, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto 2 settembre 1969 del Presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento giuridico dell'Associazione "Società nautica pietas julia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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