Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1970
Corte cost., sent. 15 aprile 1970, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1970
- Data di deposito
- 15 aprile 1970
- Data di decisione
- 9 aprile 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:57
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4960
Non e' di competenza della Corte costituzionale accertare se sia fondato o meno il presupposto dell'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini dal quale il giudice tutelare presso la pretura di Milano muove per sollevare la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, che enuncia il divieto di affiliazione da parte del fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, in riferimento ai commi primo e terzo dell'art. 30 della Costituzione. L'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini attiene infatti al giudizio di rilevanza della questione proposta e tale giudizio, nella specie, risulta pronunciato dal giudice a quo.
Massima n. 4961
L'istituto dell'affiliazione, cosi' come regolato nel nostro ordinamento, ha carattere prevalentemente assistenziale nei confronti di minori moralmente e materialmente abbandonati,poiche' con esso il legislatore ha inteso mettere in moto una attivita' privata capace di alleviare la grave situazione di bisogno di un considerevole numero di minori dei quali non si conoscono i genitori, o siano figli riconosciuti dalla sola madre impossibilitata a provvedere al loro allevamento, o si trovino in stato di abbandono, oppure ricoverati in istituto di pubblica assistenza (art. 401). Di siffatto scopo assistenziale e' dato trarre conferma dalle disposizioni relative alla revoca e alla estinzione dell'affiliazione, verificandosi la prima nel caso della sopravvenuta impossibilita' dell'affiliante di "continuare a provvedere all'allevamento del minore" (art. 410, n. 2) e conseguendo necessariamente la seconda alla reintegrazione nella patria potesta' del genitore legittimo o naturale dell'affiliato, decaduto da tale potesta' o impedito di esercitarla (art. 411, comma primo).
Massima n. 4962
La funzione esplicata dall'affiliazione e' d'interesse pubblico ed e' per tal motivo che questo istituto - che non da luogo a un rapporto di natura familiare sebbene attribuisca all'affiliante i poteri inerenti alla patria potesta' (art. 409) - si ricollega a quello della tutela pur non rivestendo il carattere officioso proprio di questa. In vista di tale funzione si giustificano percio' le limitazioni di capacita' ad affiliare stabilite dall'art. 407 del codice civile a tutela degli interessi dei minori, ivi compresa quella concernente il divieto di affiliazione da parte del fallito non cancellato dall'albo, dettata perche' il legislatore ha evidentemente ritenuto che in tal caso ricorrano quei requisiti morali che sono necessari per poter essere affiliante.
Massima n. 4963
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350, n. 5, del Codice civile, che sancisce il divieto di affiliazione da parte del fallito che non sia stato cancellato dall'albo, in riferimento ai commi primo e terzo dell'art. 30 della Costituzione, poiche', se si tengono presenti le finalita' assistenziali in vista delle quali l'istituto dell'affiliazione e' sorto ed e' stato disciplinato, non e' possibile porre a raffronto la disposizione impugnata con i precetti costituzionali invocati, i quali, basandosi su un rapporto di filiazione naturale, affermano rispettivamente il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, ed il diritto di questi ultimi a vedersi legislativamente assicurata ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Ne' giova addurre che si possono affiliare i figli nati fuori del matrimonio anche se adulterini poiche' e' agevole osservare che facendo cio' si utilizza l'affiliazione per uno scopo che puo' essere realizzato solo adottando le norme che regolano l'istituto compresa quella che sancisce il divieto di affiliazione per chi si trova nelle condizioni di incapacita' ad assumere l'ufficio tutelare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 350, n. 5, del codice civile proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 30, commi primo e terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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