Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1970

Corte cost., sent. 4 marzo 1970, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1970
Data di deposito
4 marzo 1970
Data di decisione
26 febbraio 1970
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 572 del 9 luglio 1967

Massime

Massima n. 4896

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 secondo comma, della legge 9 luglio 1967, n. 572 (modifica agli artt. 57 e 91 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), promosso dal Pretore di Stradella con ordinanza emessa il 28 maggio 1968, e' inammissibile per assoluta indeterminatezza del suo contenuto, non risultando enunciati, nell'ordinanza di rimessione, i profili sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione come sopra proposta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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