Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1970
Corte cost., sent. 4 marzo 1970, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1970
- Data di deposito
- 4 marzo 1970
- Data di decisione
- 26 febbraio 1970
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 572 del 9 luglio 1967
Massime
Massima n. 4896
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 secondo comma, della legge 9 luglio 1967, n. 572 (modifica agli artt. 57 e 91 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), promosso dal Pretore di Stradella con ordinanza emessa il 28 maggio 1968, e' inammissibile per assoluta indeterminatezza del suo contenuto, non risultando enunciati, nell'ordinanza di rimessione, i profili sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione come sopra proposta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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