Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1970
Corte cost., sent. 18 febbraio 1970, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1970
- Data di deposito
- 18 febbraio 1970
- Data di decisione
- 11 febbraio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:20
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 10 dicembre 1969
Massime
Massima n. 4864
La difesa e la conservazione del suolo non possono formare materia obiettivamente autonoma, in base agli orientamenti della Corte costituzionale, per cui la competenza regionale non va intesa nel senso finalistico poiche' e' la materia di incidenza immediata che delimita la competenza statale e quella regionale non la materia segnata dal risultato da conseguire.
Massima n. 4865
La legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267 ha potuto essere attuata in Sicilia senza ingerenza tecnica ed amministrativa dello Stato, avendo riguardo unicamente a situazioni locali apprezzabili in modo autonomo, sulla base di determinazioni adottate dagli ispettori forestali e dalle camere di commercio come organi della Regione, e mediante l'esercizio da parte dell'assessorato della Regione delle competenze dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 748. Il quale trasferi' alla Regione competenze e uffici attinenti alla materia forestale; cosicche' lo Stato non ha piu' localmente alcun suo organo, e la Regione ha potuto assommare tutte le competenze statali, senza che il loro esercizio abbia mai dato luogo a motivi di pregiudizio alle finalita' della legge forestale.
Massima n. 4866
La competenza statale in materia di programmazione economica non puo' essere cosi' assorbente da limitare la competenza regionale e comprometterne l'autonomia poiche' non vuole una uniforme applicazione, ma una applicazione che permetta la rilevazione, l'apprezzamento e la composizione di tutti gli interessi in contrasto: le linee del piano generale, pur nella sua formulazione attuale, le esigenze delle singole zone in quanto siano tali da rendere necessario dare preferenza alla protezione del suolo, la possibilita' di soddisfare diversamente, in una data zona, gli interessi dell'allevamento armentizio, sono tutti elementi che gli organi competenti non possono ne' debbono prescindere dal porre in raffronto e da considerare in contemperamento reciproco.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondato il ricorso proposto il 18 dicembre 1969 dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale il 10 dicembre 1969, recante provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai proprietari dei terreni occupati per rimboschimento, ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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