Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1970
Corte cost., sent. 18 novembre 1970, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1970
- Data di deposito
- 18 novembre 1970
- Data di decisione
- 12 novembre 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 109 del 31 marzo 1954
- art. 2, legge n. 1323 del 20 novembre 1951
- art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1460 del 14 dicembre 1947
- art. 1, legge n. 1323 del 20 novembre 1951
- art. 1, legge n. 23 del 4 febbraio 1958
- tabella A, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 285 del 22 aprile 1947
Massime
Massima n. 5244
Sono costituzionalmente illegittimi l'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' l'art. 1 del D.Lg. 14 dicembre 1947, n. 1460, gli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, l'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e l'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. La distinzione degli stabili in categorie e' posta dalla legge (come dai contratti collettivi) in funzione di determinare la quantita' e qualita' del lavoro del portiere ai fini della corrispettivita' della retribuzione. Costituiscono percio' criteri idonei a tale determinazione gli elementi obiettivi che caratterizzano l'immobile, determinando maggiore e piu' complesso lavoro, nonche' il numero dei vani e degli appartamenti, implicanti diversa quantita' di servizio. Col riferirsi alla misura dell'imponibile per determinare una minore indennita' di contingenza, che e' parte della retribuzione, si introduce un elemento del tutto estraneo agli adottati criteri di valutazione della quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative, e con essi contrastante. Ne deriva una differenziazione nelle retribuzioni, che non si basa su una obiettiva diversita' quantitativa e qualitativa di lavoro, giacche' dalla modesta misura del reddito non deriva necessariamente una minore esigenza di impegno lavorativo del portiere. L'eterogeneita' del criterio dell'imponibile, rispetto agli altri criteri determinativi della retribuzione, da' luogo a una irrazionale possibilita' di trattamenti differenti rispetto a situazioni identiche. La considerazione che, negli stabili della categoria di cui trattasi, il portiere e' autorizzato a esercitare altro mestiere non e' rilevante, giacche' tale autorizzazione e' pure prevista per i portieri degli stabili delle altre categorie, e la differenza di trattamento permane anche tra portieri autorizzati al detto esercizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonché dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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