Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1970

Corte cost., sent. 16 luglio 1970, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/1970
Data di deposito
16 luglio 1970
Data di decisione
2 luglio 1970
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:140

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente Giunta Regione Friuli Venezia Giulia n. 98 del 8 settembre 1969

Massime

Massima n. 5199

E' inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con atto del 25 novembre 1969 contro la Regione Friuli-Venezia Giulia per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1969, n. 98, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, relativa all'esercizio dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Massima n. 5200

Per essere proponibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, occorre che l'atto impugnato presenti carattere di provvedimento autonomo. Secondo quanto la Corte ha avuto ripetute occasioni di rilevare, perche' possa configurarsi tale conflitto occorre vi sia stata una manifestazione concreta e autonoma di un potere di cui si contesta l'appartenenza (sent. n. 12 del 1957; n. 164 del 1963), e si e' ulteriormente precisato che si richiede ricorra l'ipotesi dell'illegittimo esercizio di un potere altrui, da cui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate ad altro soggetto (sent. n. 110 del 1970). Vengono invece a mancare i termini del conflitto se l'atto impugnato e' meramente strumentale o esecutivo di altro atto e non viene contestata la competenza a emanare l'atto esecutivo, giacche' in tal caso il giudizio sul conflitto cosi' proposto sarebbe inidoneo a ristabilire l'ordine delle competenze, secondo la destinazione propria del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione (v. sent. n. 32/1958 e n. 63/1965).

Massima n. 5201

La mancanza di una questione sulla competenza, riferibile all'atto impugnato come atto autonomo, esclude la possibilita' della introduzione di un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Non vi e' dubbio che la Corte possa sollevare davanti a se stessa, in un giudizio per conflitto di attribuzione, un incidente di costituzionalita' di una legge sulla quale si basi l'atto impugnato (v. ord. n. 22 del 1960; n. 57 del 1961; n. 73 del 1965). Ma occorre che si sia in presenza di un conflitto di attribuzione validamente proposto; occorre cioe' che la questione relativa alla competenza a emanare l'atto impugnato sia autonoma e distinta dalla questione di legittimita' costituzionale della legge, anche se dalla pronuncia su quest'ultima puo' discendere come conseguenza la pronuncia sulla prima (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87). Tali sono i casi (come quelli precedentemente sottoposti alla Corte) in cui sul ricorso per conflitto si deduce che l'atto impugnato esorbita dalla competenza del soggetto che lo ha emesso e subordinatamente si prospetta l'ipotesi che, ove l'atto sia stato emesso nell'esercizio di un potere attribuito da una legge, questa sia costituzionalmente illegittima. In questi casi la Corte e' chiamata a decidere, in via principale, sulla questione di competenza, eventualmente risolubile indipendentemente dall'altra questione di legittimita' costituzionale della legge, e in via incidentale, ove ne ricorrano gli estremi, su quest'ultima, nella quale ipotesi vi sara' rapporto di conseguenzialita' tra le due pronuncie.

Massima n. 5202

Quando la domanda di risoluzione del conflitto di competenza si identifica con la domanda di pronuncia sulla legittimita' costituzionale di una legge ed e' da essa assorbita, sostanzialmente si solleva non un conflitto di attribuzione ma una questione di legittimita' costituzionale di una legge a suo tempo non impugnata. L'impugnativa in via principale delle leggi della Regione da parte dello Stato (o dello Stato o di altra Regione da parte della Regione) e' sottoposta dall'ordinamento dei giudizi costituzionali a termini perentori. La ragione della inderogabilita' di tali termini sta nella esigenza che il tempestivo intervento dei soggetti legittimati a proporre l'impugnativa eviti l'indefinito protrarsi di una situazione di incertezza sulla legittimita' costituzionale delle leggi.

Massima n. 5203

La garanzia della certezza del diritto verrebbe meno se, con la possibilita' di sollevare conflitti di attribuzione per atti meramente esecutivi o applicativi, restasse aperta indefinitivamente nel tempo la possibilita' della impugnativa delle leggi da parte di soggetti che hanno omesso di proporla in via diretta, nei termini stabiliti dalle norme che regolano l'azione dei soggetti e degli organi costituzionali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione e la unita' dell'ordinamento giuridico positivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 25 novembre 1969 contro la Regione Friuli-Venezia Giulia per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1969, n. 98, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, relativa all'esercizio dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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