Corte costituzionale
Ordinanza n. 163/1970
Corte cost., ord. 18 novembre 1970, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 163/1970
- Data di deposito
- 18 novembre 1970
- Data di decisione
- 12 novembre 1970
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:163
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1744 del 29 dicembre 1962
- regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- decreto legislativo luogotenenziale n. 90 del 8 marzo 1945
- legge n. 1139 del 23 dicembre 1966
- legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- regio decreto legge n. 737 del 19 agosto 1943
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 5247
Le questioni sollevate nel corso di diversi procedimenti da autorita' nei cui confronti la Corte costituzionale ha escluso, in precedenti decisioni, che abbiano carattere giurisdizionale e siano percio' legittimate a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale possono essere esaminate in un unico giudizio e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Massima n. 5248
Essendo stato deciso (sent. 10 e da ultimo sent. n. 50 del 1969) che le commissioni per i tributi erariali, non avendo carattere di organi giurisdizionali, non sono legittimate a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, le questioni proposte, circa la costituzionalita' di varie leggi tributarie, con diverse ordinanze tutte provenienti da commissioni per i tributi erariali (nella specie: ord. 11 gennaio 1967 della Commissione provinciale delle imposte di Milano, reg. ord. n. 107/67 - G.U. 8 luglio 1967, n. 170, ord. 30 settembre 1967 della Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico, reg. ord. n. 255/1967 - G.U. 23 dicembre 1967, n. 321, ed altri diciannove provvedimenti di rimessione) vanno esaminate dalla Corte costituzionale in un unico giudizio e dichiarate manifestamente inammissibili.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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