Corte costituzionale
Ordinanza n. 149/1970
Corte cost., ord. 16 luglio 1970, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 149/1970
- Data di deposito
- 16 luglio 1970
- Data di decisione
- 2 luglio 1970
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Massime
Massima n. 5224
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede come facoltativa l'assistenza tecnica del difensore, in quanto la disposizione e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 76/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte denunciata, in quanto già dichiarata costituzionalmente illegittima.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze