Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1969
Corte cost., sent. 10 giugno 1969, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1969
- Data di deposito
- 10 giugno 1969
- Data di decisione
- 22 maggio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto legge n. 1468 del 21 luglio 1938
- legge n. 142 del 9 gennaio 1939
- art. 2, regio decreto legge n. 1468 del 21 luglio 1938
Parametri
- art. 41, Costituzione
- Costituzione
Massime
Massima n. 3301
Se in base ai motivi dell'ordinanza di rinvio, promotrice di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, risulti univocamente investita, oltre a quelle a cui il provvedimento del giudice a quo si riferisce espressamente, un'altra disposizione di legge, la denuncia di incostituzionalita' deve ritenersi estesa, nelle parti individuate dai suddetti motivi, anche a quest'ultima. Pertanto con l'ordinanza del pretore di Saronno, 22 dicembre 1967 (pubblicata in G.U. n. 50 del 24 febbraio 1968) relativa alla licenza di esercizio dei magazzini di vendita a prezzo unico, disciplinata dal regio decreto legge 21 luglio 1938, n. 1468 (convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142) deve ritenersi impugnata non soltanto la norma dell'art. 2 del decreto circa le merci esitabili nei suddetti magazzini e le modalita' di vendita, ma anche quella dell'art. 1 sull'autorita' competente (prefetto) al rilascio della licenza.
Massima n. 3302
La liberta' di commercio, come gode della tutela accordata dall'art. 41 della Costituzione, cosi' soggiace a quei limiti che tale disposizione consente di imporre a salvaguardia di beni dalla Costituzione considerati rispetto ad essa preminenti. Fra tali limiti e' quello connesso all'utilita' sociale. La libera concorrenza, indubbiamente non considerata, nel vigente sistema costituzionale, idonea, di per se', a rispettare o a realizzare gli interessi della societa', deve essere subordinata, con apposite norme, alle esigenze della utilita' generale.
Massima n. 3303
Gli interventi autoritativi prescritti dalla legislazione sulle licenze commerciali devono essere esercitati, indipendentemente dalle ragioni occasionali o di regime che un tempo ne giustificarono l'introduzione e che ora hanno perduto ogni rilevanza, secondo le direttive risultanti dall'art. 41 della Costituzione. Tali interventi pertanto sono legittimi se ed in quanto essenziali alla tutela di quegli interessi che, per la loro consistenza ed in relazione allo sviluppo della societa', fanno capo mediatamente o immediatamente alla collettivita' nazionale e non esclusivamente a singole categorie di operatori economici.
Massima n. 3304
Il r.d.l. n. 1468 del 1938 sulla disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico si limita a definire un particolre tipo di esercizio commerciale, sviluppatosi nella realta' sociale con proprie, peculiari caratteristiche (determinate dalla destinazione delle merci al generale consumo, dal loro valore esiguo e dalle modalita' di immissione in commercio), a spostare per esso dal sindaco al prefetto la competenza a rilasciare la licenza (gia' prevista, in generale, per il commercio all'ingrosso e al minuto, dal r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174) ed a dettare particolari disposizioni inerenti al procedimento.
Massima n. 3305
La disciplina introdotta dal r.d.l. 21 luglio 1938, n. 1468 (convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142) riguardo alle licenze per l'esercizio dei magazzini di vendita a prezzo unico, e, in particolare, l'attribuzione al prefetto della competenza al rilascio della licenza, laddove, in base al r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174, le licenze per il commercio all'ingrosso e al minuto sono rilasciate dal sindaco, trovano ragione e giustificazione nelle serie modificazioni prodotte dall'apertura di siffatti magazzini nella tradizionale rete di distribuzione, oltre la cerchia del mercato comunale, e quindi nella maggiore idoneita' del prefetto, data anche la sua piu' estesa competenza territoriale, a valutare i fattori da considerare per un corretto esercizio del potere di autorizzazione.
Massima n. 3306
Secondo le norme del r.d.l. 21 luglio 1938, n. 1468, e del r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174, i criteri ai quali devono ispirarsi nei rispettivi settori l'autorita' prefettizia e l'autorita' comunale, nel provvedere sulle domande relative alle licenze di vendita, a parte le necessarie modificazioni inerenti al procedimento ed ai pareri richiesti, sono gli stessi. Invero, per i magazzini di vendita a prezzo unico, non meno che per i normali esercizi commerciali, vale la esigenza di un ordinato sviluppo del mercato in funzione degli interessi della societa', palese essendo anche per i primi il rischio che una loro totale liberizzazione - specie in una fase di profonda modificazione del sistema di distribuzione dei beni, e di non ancora realizzate forme organizzative di piccoli operatori, adeguate alle trasformazioni sociali in atto - possa tradursi nella creazione di monopoli non corrispondenti all'interesse dei consumatori e quindi della collettivita'.
Massima n. 3307
In base alle norme della legislazione vigente, rigorosamente e costantemente interpretate nella giurisprudenza successiva alla Costituzione in conformita' dei principi desumibili dall'art. 41 della Carta, il potere del prefetto circa il rilascio delle licenze per i magazzini a prezzo unico (al pari del potere del sindaco per le licenze dei normali esercizi commerciali) deve tendere a disciplinare l'iniziativa economica in funzione di scopi di utilita' sociale e non di interessi meramente settoriali. Un suo esercizio a fini diversi da quelli consentiti dalla legge trova remora nelle modalita' del procedimento, nei pareri necessari e nell'obbligo di motivazione dei provvedimenti, e puo' essere represso con i normali rimedi giurisdizionali.
Massima n. 3308
Nella regolamentazione legislativa dei magazzini di vendita a prezzo unico, sia le delimitazioni dell'oggetto della licenza prefettizia che a norma dell'art. 2 del decreto del 1938 puo' essere accordata solo per certi tipi di merci da vendersi con determinate modalita', sia il conseguente obbligo, per il titolare della licenza, di richiedere, quando intenda vendere anche merci diverse da quelle descritte nell'articolo suddetto, la normale licenza comunale, hanno un fondamento di razionalita'. Il potere attribuito in materia all'autorita' amministrativa non e' stato certamente preordinato all'esclusiva tutela dei commercianti al minuto. Pertanto le restrizioni consentite nell'attuale regime delle licenze non si risolvono in un danno per i consumatori.
Massima n. 3309
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, proposta con ordinanza del Pretore di Saronno 22 dicembre 1967 (pubblicata in G.U. n. 50 del 24 febbraio 1968), in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nei confronti delle norme degli artt. 1 e 2 del r.d.l. 21 luglio 1938, n. 1468 (convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142), circa i limiti del possibile oggetto della licenza di vendita per i magazzini a prezzo unico e la relativa competenza del prefetto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del regio decreto legge 21 luglio 1938, n. 1468 (convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142), relativo alla "disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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