Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1969

Corte cost., sent. 14 aprile 1969, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/1969
Data di deposito
14 aprile 1969
Data di decisione
2 aprile 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:79

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3262

Nel terzo comma dell'art. 30 della Costituzione per "famiglia legittima" si intende quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. E', quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 467 c.c., limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare l'eredita' o il legato, non lasci o non abbia discendenti legittimi, in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione. Nella Costituzione, invero, non e' riposto un astratto "favore" per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale e', invece, tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti con gli interessi dei "membri della famiglia legittima": vale a dire che l'intervento del legislatore occorrera' solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro. Ne deriva che per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non e' necessaria: infatti il figlio naturale gode gia', in virtu' dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il legislatore ordinario e' vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie. E tale diritto di rappresentazione del figlio naturale non viene meno anche quando sussista il coniuge del c.d. rappresentato: infatti tra il figlio naturale e tale coniuge non v'e' contrasto d'interessi da conciliare (ex art. 30 della Costituzione), dato che questi, a differenza dal figlio naturale o dai discendenti legittimi, non puo' subentrare per rappresentazione al proprio coniuge.

Massima n. 3263

A norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, una volta dichiarata l'illegittimita' dell'art. 467 c.c., si deve fare altrettanto per l'art. 468, il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non puo' o non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma e' incostituzionale poiche' nega il diritto al figlio naturale, in assenza di discendenti legittimi del padre.

Massima n. 3264

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 577 c.c., che ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci ne' coniuge ne' parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel codice, l'assenza di un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed e' stata emanata, (si dice), aequitatis causa, proprio in sostituzione di quel diritto. Percio', comunque si qualifichi la situazione, l'articolo 577 e' totalmente illegittimo poiche' risponde a un sistema successorio che contrasta col diritto di successione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non si concilia col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 577 del Codice civile;

b) dell'art. 467 del Codice civile limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi;

c) dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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