Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1969
Corte cost., sent. 14 aprile 1969, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1969
- Data di deposito
- 14 aprile 1969
- Data di decisione
- 2 aprile 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:79
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3262
Nel terzo comma dell'art. 30 della Costituzione per "famiglia legittima" si intende quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. E', quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 467 c.c., limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare l'eredita' o il legato, non lasci o non abbia discendenti legittimi, in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione. Nella Costituzione, invero, non e' riposto un astratto "favore" per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale e', invece, tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti con gli interessi dei "membri della famiglia legittima": vale a dire che l'intervento del legislatore occorrera' solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro. Ne deriva che per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non e' necessaria: infatti il figlio naturale gode gia', in virtu' dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il legislatore ordinario e' vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie. E tale diritto di rappresentazione del figlio naturale non viene meno anche quando sussista il coniuge del c.d. rappresentato: infatti tra il figlio naturale e tale coniuge non v'e' contrasto d'interessi da conciliare (ex art. 30 della Costituzione), dato che questi, a differenza dal figlio naturale o dai discendenti legittimi, non puo' subentrare per rappresentazione al proprio coniuge.
Massima n. 3263
A norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, una volta dichiarata l'illegittimita' dell'art. 467 c.c., si deve fare altrettanto per l'art. 468, il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non puo' o non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma e' incostituzionale poiche' nega il diritto al figlio naturale, in assenza di discendenti legittimi del padre.
Massima n. 3264
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 577 c.c., che ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci ne' coniuge ne' parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel codice, l'assenza di un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed e' stata emanata, (si dice), aequitatis causa, proprio in sostituzione di quel diritto. Percio', comunque si qualifichi la situazione, l'articolo 577 e' totalmente illegittimo poiche' risponde a un sistema successorio che contrasta col diritto di successione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non si concilia col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 577 del Codice civile;
b) dell'art. 467 del Codice civile limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi;
c) dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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