Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1969
Corte cost., sent. 11 aprile 1969, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1969
- Data di deposito
- 11 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-bis, legge n. 749 del 28 settembre 1966
Parametri
- art. 14, lett. n, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 3246
La Regione siciliana ha, per l'art. 14 lett. n), dello statuto speciale, competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela del paesaggio" e di "conservazione delle antichita' e delle opere artistiche". La norma non contiene pero' una puntuale precisazione della sfera di competenza attribuita alla Regione e richiede pertanto che siano emanate le norme di attuazione, perche' si realizzino le condizioni per l'esercizio di tale competenza.
Massima n. 3247
Nell'attuale mancanza di tali norme di attuazione non esiste, nei confronti della Regione siciliana, un obbligo dello Stato di astensione dall'esercizio della propria potesta' legislativa e amministrativa nelle materie di "tutela del paesaggio" e di "conservazione delle antichita' e delle opere artistiche".
Massima n. 3248
Per il suo carattere speciale, la norma impugnata (legge 28 settembre 1966, n. 749, art. 2 bis) non sottrae alla Regione la materia che le e' stata genericamente attribuita dalla norma statutaria, ne' preclude l'esercizio futuro della sua competenza, nella sfera che sara' precisata con le norme di attuazione. Anche sotto il riflesso della sua natura speciale, il denunziato art. 2 bis della legge n. 749 del 1966 non si puo' quindi ritenere lesivo della competenza regionale.
Massima n. 3249
Non e' fondata (ved. massime precedenti) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della citta' di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966), sollevata con ricorso della Regione siciliana. E va quindi respinta la censura, mossa dalla Regione con lo stesso ricorso, in sede di conflitto di attribuzione, circa la competenza del Ministro per la pubblica istruzione a emanare i provvedimenti di cui al detto articolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966), sollevata col ricorso della Regione siciliana in epigrafe indicato;
dichiara la competenza del Ministro per la pubblica istruzione a emanare i provvedimenti di cui al detto articolo;
respinge, in conseguenza, il ricorso proposto dal Presidente della Regione siciliana per l'annullamento del decreto ministeriale 16 maggio 1968, "Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d'uso e dei vincoli di inedificabilità
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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