Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1969

Corte cost., sent. 6 febbraio 1969, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1969
Data di deposito
6 febbraio 1969
Data di decisione
29 gennaio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:7

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 7 marzo 1968

Parametri

  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 3105

E' costituzionalmente illegittimo il primo titolo (artt. 1-31) del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige 14 ottobre 1963, n. 3, riapprovato il 7 marzo 1968, che disciplina l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, poiche' essa non e' un tributo proprio della regione, ne' si confonde con quello previsto dall'art. 4, n. 16, stat. reg. (contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche). L'imposta (art. 1 legge 1963, n. 246) colpisce l'incremento di valore indipendentemente dai fatti e dalle situazioni che lo hanno determinato purche' le aree "siano utilizzabili a scopo edificatorio". Essa, pur gravando anche su plusvalenze prodotte proprio da opere pubbliche regionali, non ha coperto nemmeno per questa parte il campo riservato alla regione tridentina. La sua introduzione con legge statale non ha sottratto al Trentino-Alto Adige la potesta' di legiferare sui contributi che, conservando la propria natura, colpiscano le plusvalenze derivanti da opere pubbliche regionali (citato art. 4, n. 16 stat. reg.). Del titolo II del citato disegno di legge regionale, che disciplina, analogamente alla legge statale n. 246, il contributo di miglioria specifica, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 33, e, per la parte relativa a varianti, scadenze e modifiche di piani regolatori, gli artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, poiche' l'art. 33, e con esso parte del primo comma degli altri due, estende il contributo a incrementi di valore prodotti da modifiche o scadenze di parti di piani regolatori: vale a dire da cause non confondibili con l'esecuzione di opere pubbliche, unica ipotesi prevista dalla norma attributiva di competenza regionale (citato art. 4, n. 16, Stat.). Del titolo III, contenente norme che disciplinano ulteriormente tanto l'imposta sul plusvalore quanto il contributo di miglioria specifica, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. da 39 a 44 nella parte in cui si riferiscono all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e all'estensione del tributo di miglioria ai casi previsti nel predetto art. 33.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del disegno di legge regionale 14 ottobre 1963, n. 3, riapprovato il 7 marzo 1968, recante norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica:

a) artt. da 1 a 31;

b) art. 33, e, per la parte relativa a varianti, scadenze e modifiche di piani regolatori, artt. 35, primo comma, e 36, primo comma;

c) artt. da 39 a 44 nella parte in cui si riferiscono all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e all'estensione del tributo di miglioria ai casi previsti nel predetto art. 33.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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