Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1969

Corte cost., sent. 3 aprile 1969, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1969
Data di deposito
3 aprile 1969
Data di decisione
27 marzo 1969
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Michele Fragali
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
  • nota del ministro dell'agricoltura e foreste del 7 agosto 1968

Parametri

  • art. 44, decreto legislativo n. 1235 del 7 maggio 1948

Massime

Massima n. 3227

In coerenza agli scopi della istituzione e della autonomia particolare della Regione Friuli-Venezia Giulia il trasferimento alla Regione delle attribuzioni esercitate nel territorio della stessa dagli organi dello Stato in materia di agricoltura e foreste (di cui all'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale emanate con D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) ha avuto riguardo soltanto alle funzioni di interesse esclusivamente regionale. Da tale trasferimento pertanto (come anche specificatamente chiarito dallo stesso art. 2) devono ritenersi escluse le attribuzioni esercitate localmente dallo Stato nel suo esclusivo interesse. E poiche', in considerazione, appunto, dell'affidamento, ancora attuale, ai consorzi provinciali agrari (pur trattandosi di societa' private cooperative) di compiti di interesse statale (cfr. art. 2, n. 8, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento di tali consorzi) l'art. 44 dello stesso decreto legislativo stabilisce che i collegi sindacali dei consorzi siano integrati nella loro composizione da tre sindaci effettivi rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, da quello del tesoro e da quello della previdenza sociale, spetta allo Stato e non alla Regione provvedere, riguardo al consorzio agrario provinciale di Udine, in seguito al decesso di componente del collegio sindacale, gia' designato dal Ministero dell'agricoltura, alla nomina del sindaco destinato a succedergli. Con conseguente rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione. Cfr.: sentenze nn. 4/1964, 58/1958 e 34/1961.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato la nomina di un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia in seno al collegio sindacale del consorzio agrario provinciale di Udine, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

respinge il ricorso prodotto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con atto 1 ottobre 1968 per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 7 agosto 1968, n. IV/976, diretta all'assessore dell'agricoltura e foreste della Regione e avente per oggetto la nomina predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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