Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1969
Corte cost., sent. 3 aprile 1969, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1969
- Data di deposito
- 3 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
- nota del ministro dell'agricoltura e foreste del 7 agosto 1968
Parametri
- art. 44, decreto legislativo n. 1235 del 7 maggio 1948
Massime
Massima n. 3227
In coerenza agli scopi della istituzione e della autonomia particolare della Regione Friuli-Venezia Giulia il trasferimento alla Regione delle attribuzioni esercitate nel territorio della stessa dagli organi dello Stato in materia di agricoltura e foreste (di cui all'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale emanate con D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) ha avuto riguardo soltanto alle funzioni di interesse esclusivamente regionale. Da tale trasferimento pertanto (come anche specificatamente chiarito dallo stesso art. 2) devono ritenersi escluse le attribuzioni esercitate localmente dallo Stato nel suo esclusivo interesse. E poiche', in considerazione, appunto, dell'affidamento, ancora attuale, ai consorzi provinciali agrari (pur trattandosi di societa' private cooperative) di compiti di interesse statale (cfr. art. 2, n. 8, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento di tali consorzi) l'art. 44 dello stesso decreto legislativo stabilisce che i collegi sindacali dei consorzi siano integrati nella loro composizione da tre sindaci effettivi rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, da quello del tesoro e da quello della previdenza sociale, spetta allo Stato e non alla Regione provvedere, riguardo al consorzio agrario provinciale di Udine, in seguito al decesso di componente del collegio sindacale, gia' designato dal Ministero dell'agricoltura, alla nomina del sindaco destinato a succedergli. Con conseguente rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione. Cfr.: sentenze nn. 4/1964, 58/1958 e 34/1961.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato la nomina di un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia in seno al collegio sindacale del consorzio agrario provinciale di Udine, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;
respinge il ricorso prodotto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con atto 1 ottobre 1968 per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 7 agosto 1968, n. IV/976, diretta all'assessore dell'agricoltura e foreste della Regione e avente per oggetto la nomina predetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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