Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1969
Corte cost., sent. 5 marzo 1969, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1969
- Data di deposito
- 5 marzo 1969
- Data di decisione
- 14 febbraio 1969
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:29
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 613 del 21 luglio 1967
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 869 del 18 agosto 1967
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1182 del 5 novembre 1949
- art. 14, lett. b, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 3172
A norma dell'art. 14, lett. h, dello Statuto regionale, la competenza della Regione siciliana in materia di ricerche di idrocarburi (esplicazione particolare di quella in materia mineraria, trasferitale dal D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182) deve ritenersi limitata al sottosuolo con esclusione del sottofondo marino. Dalla circostanza che nonostante cio' la Regione, senza alcuna opposizione dei competenti organi dello Stato, ebbe ad estendere di fatto la propria competenza al sottofondo marino e quindi alla piattaforma continentale, non puo' tuttavia farsi discendere la legittimita' dell'impugnato decreto assessoriale 18 agosto 1967, n. 869, cui la Regione ha accordato (fra l'altro) all'Ente minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi nella piattaforma continentale adiacente alle isole di Lampedusa e Lampione; e cio' in quanto l'art. 53 della l. 21 luglio 1967, n. 613, gia' in vigore al momento dell'emanazione del decreto assessoriale, stabiliva che i permessi di ricerca che la Regione aveva rilasciato sulla base di quel potere di fatto avrebbero dovuto essere assoggettati a rinnovazione statale. Non avendo, tuttavia, l'impugnato provvedimento, tenuto conto della normativa introdotta con la citata legge, lo stesso va annullato limitatamente alla parte che si riferisce alla piattaforma continentale. Cfr.: sent. Alta Corte per la Regione siciliana 18 marzo 1950 e sent. Corte costituzionale n. 21 del 1968.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato e non alla Regione siciliana di accordare permessi di ricerca mineraria sulla piattaforma continentale adiacente alle isole di Lampedusa e di Lampione;
annulla in conseguenza il decreto dell'Assessore all'industria e commercio per la Regione siciliana emesso il 18 agosto 1967, con il quale si consentì all'Ente minerario siciliano di effettuare ricerche di idrocarburi nella zona comprendente le isole di Lampedusa e di Lampione e le loro acque territoriali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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