Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1969

Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1969
Data di deposito
17 febbraio 1969
Data di decisione
12 febbraio 1969
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:19

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione consiglio Regione Sardegna del 23 gennaio 1968
  • art. 1, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 14 febbraio 1966

Parametri

  • art. 51, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 3136

Non spetta al Consiglio regionale sardo la nomina d'una commissione d'indagine sull'E.T.F.A.S. avente i poteri indicati nella deliberazione consiliare (ordine del giorno) del 23 gennaio 1968: pertanto sono annullati la detta deliberazione ed il successivo decreto presidenziale regionale di nomina. La commissione nominata dalla presidenza del Consiglio regionale e' una vera commissione "d'inchiesta" con poteri d'intervento all'interno dell'E.T.F.A.S.. Sotto questo aspetto il provvedimento impugnato eccede la competenza regionale poiche' presuppone una potesta' di vigilanza e di controllo consiliare su un ente di Stato che svolge essenzialmente funzioni statali di riforma fondiaria ed agraria (sent. 37 del 1966): funzioni che non mutano natura se vengono delegate alla Regione. L'art. 51 St. sardo deve essere inteso nel senso che gli elementi per far voti e proposte alle Camere potranno essere raccolti dal Consiglio regionale solo nell'esercizio di poteri derivantigli, sulle singole materie, da altre norme statutarie, come avverrebbe nel caso della semplice raccolta di notizie.

Massima n. 3137

Spetta allo Stato (Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro del tesoro) l'approvazione del bilancio preventivo dell'E.T.F.A.S. per l'anno finanziario 1967. Nel testo dell'art. 1, comma quinto, del D.P.R. 1966 n. 257, la delegazione e' limitata alle potesta' attribuite al ministero dalla legge precedente (escluse quelle relative al personale): potesta' inerente a materie delle quali non fa parte l'approvazione del bilancio. Che i poteri di vigilanza e di tutela non siano stati delegati alla Regione, si puo' dedurre anche dai lavori preparatori della legge 1965 n. 901.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta al Consiglio regionale sardo la nomina d'una Commissione d'indagine sull'E.T.F.A.S. avente i poteri indicati nella deliberazione consiliare (ordine del giorno) del 23 gennaio 1968, e annulla pertanto la detta deliberazione e il successivo decreto presidenziale regionale di nomina;

dichiara inoltre che spetta allo Stato (Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro per il tesoro) l'approvazione del bilancio preventivo dell'E.T.F.A.S. per l'anno finanziario 1967.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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