Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1969
Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1969
- Data di deposito
- 17 febbraio 1969
- Data di decisione
- 12 febbraio 1969
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:19
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione consiglio Regione Sardegna del 23 gennaio 1968
- art. 1, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 14 febbraio 1966
Parametri
- art. 51, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 3136
Non spetta al Consiglio regionale sardo la nomina d'una commissione d'indagine sull'E.T.F.A.S. avente i poteri indicati nella deliberazione consiliare (ordine del giorno) del 23 gennaio 1968: pertanto sono annullati la detta deliberazione ed il successivo decreto presidenziale regionale di nomina. La commissione nominata dalla presidenza del Consiglio regionale e' una vera commissione "d'inchiesta" con poteri d'intervento all'interno dell'E.T.F.A.S.. Sotto questo aspetto il provvedimento impugnato eccede la competenza regionale poiche' presuppone una potesta' di vigilanza e di controllo consiliare su un ente di Stato che svolge essenzialmente funzioni statali di riforma fondiaria ed agraria (sent. 37 del 1966): funzioni che non mutano natura se vengono delegate alla Regione. L'art. 51 St. sardo deve essere inteso nel senso che gli elementi per far voti e proposte alle Camere potranno essere raccolti dal Consiglio regionale solo nell'esercizio di poteri derivantigli, sulle singole materie, da altre norme statutarie, come avverrebbe nel caso della semplice raccolta di notizie.
Massima n. 3137
Spetta allo Stato (Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro del tesoro) l'approvazione del bilancio preventivo dell'E.T.F.A.S. per l'anno finanziario 1967. Nel testo dell'art. 1, comma quinto, del D.P.R. 1966 n. 257, la delegazione e' limitata alle potesta' attribuite al ministero dalla legge precedente (escluse quelle relative al personale): potesta' inerente a materie delle quali non fa parte l'approvazione del bilancio. Che i poteri di vigilanza e di tutela non siano stati delegati alla Regione, si puo' dedurre anche dai lavori preparatori della legge 1965 n. 901.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta al Consiglio regionale sardo la nomina d'una Commissione d'indagine sull'E.T.F.A.S. avente i poteri indicati nella deliberazione consiliare (ordine del giorno) del 23 gennaio 1968, e annulla pertanto la detta deliberazione e il successivo decreto presidenziale regionale di nomina;
dichiara inoltre che spetta allo Stato (Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro per il tesoro) l'approvazione del bilancio preventivo dell'E.T.F.A.S. per l'anno finanziario 1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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