Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1969

Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/1969
Data di deposito
22 dicembre 1969
Data di decisione
11 dicembre 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 4, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
  • art. 5, art. unico, legge n. 119 del 5 aprile 1969
  • art. 6, comma 3, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
  • art. 6, comma 1, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
  • art. unico, legge n. 119 del 5 aprile 1969
  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
  • art. 5, comma 3, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969

Parametri

  • art. 38, comma 1, statuto regione Valle d'Aosta

Massime

Massima n. 3474

La disposizione dell'art. 5, quarto comma, introdotta nel decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, con la legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, per consentire che nelle zone in cui esistono scuole ove l'insegnamento si svolge in lingua diversa dall'italiano le prove degli esami di Stato di maturita', ecc., si svolgano nella rispettiva lingua, non e' applicabile alla Valle d'Aosta, dato che le sole disposizioni costituzionali le quali consentono l'esistenza nel territorio nazionale di scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiana sono quelle previste, per la provincia di Bolzano, dall'art. 15 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, mentre il regime scolastico vigente nella Valle d'Aosta e' caratterizzato dalla presenza di un unico tipo di scuola con insegnamento nelle due lingue, italiana e francese.

Massima n. 3475

La parificazione della lingua francese a quella italiana disposta con il primo comma dell'art. 38 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta e' fondata sulla constatazione di una situazione di pieno bilinguismo sussistente di fatto nella Regione, dalla quale si sono fatti discendere effetti costituzionalmente garantiti circa l'eguale uso delle due lingue, in modo da escludere che nella Valle sia da attribuire la qualifica di "ufficiale" all'una o all'altra (diversamente da quanto accade nella provincia mistilingue di Bolzano, dove, secondo l'art. 84 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, lingua ufficiale e' considerata l'italiano). Di conseguenza nella Valle d'Aosta non sono ammesse altre eccezioni al regime di parita' linguistica oltre quelle esplicitamente previste dallo Statuto.

Massima n. 3476

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, terzo e quarto comma, e 6, primo, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, modificati dall'articolo unico della legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, nella parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, e dell'art. 6, primo, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9 (modificati dall'articolo unico della relativa legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119), nella parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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