Corte costituzionale
Sentenza n. 156/1969
Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/1969
- Data di deposito
- 22 dicembre 1969
- Data di decisione
- 11 dicembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 4, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
- art. 5, art. unico, legge n. 119 del 5 aprile 1969
- art. 6, comma 3, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
- art. unico, legge n. 119 del 5 aprile 1969
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
- art. 5, comma 3, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
Parametri
- art. 38, comma 1, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 3474
La disposizione dell'art. 5, quarto comma, introdotta nel decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, con la legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, per consentire che nelle zone in cui esistono scuole ove l'insegnamento si svolge in lingua diversa dall'italiano le prove degli esami di Stato di maturita', ecc., si svolgano nella rispettiva lingua, non e' applicabile alla Valle d'Aosta, dato che le sole disposizioni costituzionali le quali consentono l'esistenza nel territorio nazionale di scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiana sono quelle previste, per la provincia di Bolzano, dall'art. 15 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, mentre il regime scolastico vigente nella Valle d'Aosta e' caratterizzato dalla presenza di un unico tipo di scuola con insegnamento nelle due lingue, italiana e francese.
Massima n. 3475
La parificazione della lingua francese a quella italiana disposta con il primo comma dell'art. 38 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta e' fondata sulla constatazione di una situazione di pieno bilinguismo sussistente di fatto nella Regione, dalla quale si sono fatti discendere effetti costituzionalmente garantiti circa l'eguale uso delle due lingue, in modo da escludere che nella Valle sia da attribuire la qualifica di "ufficiale" all'una o all'altra (diversamente da quanto accade nella provincia mistilingue di Bolzano, dove, secondo l'art. 84 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, lingua ufficiale e' considerata l'italiano). Di conseguenza nella Valle d'Aosta non sono ammesse altre eccezioni al regime di parita' linguistica oltre quelle esplicitamente previste dallo Statuto.
Massima n. 3476
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, terzo e quarto comma, e 6, primo, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, modificati dall'articolo unico della legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, nella parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, e dell'art. 6, primo, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9 (modificati dall'articolo unico della relativa legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119), nella parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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