Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1969

Corte cost., sent. 17 dicembre 1969, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/1969
Data di deposito
17 dicembre 1969
Data di decisione
10 dicembre 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:153

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 741 del 14 luglio 1959
  • art. unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 912 del 2 gennaio 1962

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 3468

Pur quando nell'ordinanza di rimessione non sono espressamente indicate le norme della Costituzione che si assume siano state violate, e' consentito alla Corte di individuarle autonomamente, sempre che esse possano univocamente essere desunte dalla motivazione dell'ordinanza (nella specie dalla motivazione per relationem chiaramente risultavano le norme della Costituzione in riferimento alle quali la questione era stata sollevata).

Massima n. 3469

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941, per i dipendenti dalle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della convenzione collettiva 14 ottobre 1953. Detta norma, infatti, dispone che del lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alla chiusura dei conti, debba esser data preventiva comunicazione alla rappresentanza del personale e in quanto non relativa alla determinazione dei minimi salariali, eccede i limiti della delega di cui alla legge 14 luglio 1959 n. 741.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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