Corte costituzionale
Sentenza n. 153/1969
Corte cost., sent. 17 dicembre 1969, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/1969
- Data di deposito
- 17 dicembre 1969
- Data di decisione
- 10 dicembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:153
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 912 del 2 gennaio 1962
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 3468
Pur quando nell'ordinanza di rimessione non sono espressamente indicate le norme della Costituzione che si assume siano state violate, e' consentito alla Corte di individuarle autonomamente, sempre che esse possano univocamente essere desunte dalla motivazione dell'ordinanza (nella specie dalla motivazione per relationem chiaramente risultavano le norme della Costituzione in riferimento alle quali la questione era stata sollevata).
Massima n. 3469
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941, per i dipendenti dalle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della convenzione collettiva 14 ottobre 1953. Detta norma, infatti, dispone che del lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alla chiusura dei conti, debba esser data preventiva comunicazione alla rappresentanza del personale e in quanto non relativa alla determinazione dei minimi salariali, eccede i limiti della delega di cui alla legge 14 luglio 1959 n. 741.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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