Corte costituzionale
Sentenza n. 150/1969
Corte cost., sent. 17 dicembre 1969, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/1969
- Data di deposito
- 17 dicembre 1969
- Data di decisione
- 10 dicembre 1969
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:150
Norme oggetto del giudizio
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 2126 del 16 dicembre 1968
Parametri
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 3462
Manca di fondamento l'assunto secondo il quale il ricorso per conflitto e' stato notificato oltre il termine di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. La Regione non prova che del provvedimento impugnato il Presidente del Consiglio dei Ministri ebbe conoscenza prima che gli pervenisse la nota del Ministero delle Finanze del 28 marzo 1969. Il termine per il ricorso non potrebbe nemmeno farsi iniziare, come sostiene la Regione, dal 15 marzo 1969, data di una diffida che il consorzio nazionale notifico' al ministero predetto e al Commissario dello Stato: ne' il ministero ne' il commissario sono legittimati a promuovere conflitti di attribuzione. Cfr.: sent. n. 105 del 1968
Massima n. 3463
La compilazione meccanografica dei ruoli utilizza esclusivamente i dati forniti dagli uffici tributari e non comporta nemmeno la possibilita' di correggere quegli errori materiali in cui gli uffici stessi possano incorrere. Il ruolo cosi' preparato acquista forza legale e rilevanza esterna soltanto dopo la firma del rappresentante dell'ufficio delle imposte (art. 181, 1x comma, T.U. 1958), il visto dell'Intendente di finanza (art. 185 T.U. predetto) e la pubblicazione ad opera del comune (art. 186 stesso T.U.): nella fase anteriore altro non e' se non un informe elenco di contribuenti apprestato con la traduzione di schede, perforate secondo un codice unitario, che risponde a direttive ministeriali ed immette manualmente in macchine elettriche o elettroniche, selettrici e classificatrici, azionate dall'opera altrettanto manuale dell'uomo. In questa fase non si compie pertanto alcuna valutazione di capacita' contributiva.
Massima n. 3464
L'atto regionale che disponeva la meccanizzazione della formazione dei ruoli erariali e non erariali e autorizzava la concessione del servizio ad un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette, non ha modificato la struttura di tali uffici i quali, dopo di esso, hanno mantenuto la posizione che avevano nel quadro dell'organizzazione statale. L'atto regionale ha dato forma all'esigenza di coordinare l'opera che gli esattori siciliani gia' esplicavano per l'approntamento materiale dei ruoli e al bisogno di fare profittare dei sistemi meccanografici pure quelle esattorie che ancora operavano con metodi esclusivamente manuali; quest'azione non porta ingerenza nell'organizzazione governativa, della quale gli esattori non formano parte. L'atto regionale non fa venire meno tale organizzazione e non ne pregiudica le linee, anche perche' il consorzio regionale, comunque abbia disposto il decreto di concessione, non deve ritenersi esonerato dall'osservanza di quelle istruzioni, ne' sottratto alla vigilanza governativa, ma deve articolare il suo compito nell'unita' del sistema.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione siciliana la competenza a concedere al consorzio regionale fra gli esattori della Sicilia, e fino al 31 dicembre 1973, il servizio di meccanizzazione dei ruoli erariali e non erariali;
respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 maggio 1969, avente ad oggetto il decreto 16 dicembre 1968, n. 2126, dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana relativo alla concessione di quel servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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