Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1969
Corte cost., sent. 3 dicembre 1969, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1969
- Data di deposito
- 3 dicembre 1969
- Data di decisione
- 27 novembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 222, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, codice di procedura penale 1930
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 223, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 463, codice di procedura penale 1930
- art. 223, codice di procedura penale 1930
- art. 222, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, comma 4, codice di procedura penale 1930
- art. 390, codice di procedura penale 1930
- art. 234, codice di procedura penale 1930
- art. 232, codice di procedura penale 1930
- art. 231, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 225, codice di procedura penale 1930
- art. 134, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 3439
Gli "accertamenti dello stato delle cose" previsti dall'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale (sulle indagini di polizia giudiziaria) comprendono indubbiamente le ispezioni di luoghi per le quali, se compiute in istruttoria, l'art. 304 quater esige il deposito dei verbali.
Massima n. 3440
Nella loro genericita' le espressioni "accertamenti" ed "operazioni tecniche", di cui agli artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma, del codice di procedura penale, consentono l'espletamento di veri e propri atti peritali corrispondenti a quelli per i quali gli artt. 304 bis, ter e quater dispongono adeguati interventi difensivi.
Massima n. 3441
Attraverso la lettura nel dibattimento dei verbali delle attivita' espletate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 223 del codice di procedura penale, premessa dall'art. 463, ultimo comma, anche senza il consenso delle parti, si acquisiscono al processo elementi probatori di indubbia rilevanza.
Massima n. 3442
Il rinvio, "per quanto e' possibile", alle norme sulla istruzione formale, contenuto nell'art. 222 del codice di procedura penale, pur dovendo essere interpretato in coerenza con i principi costituzionali, resta nella prassi del tutto inoperante.
Massima n. 3443
La facolta' attribuita al giudice istruttore dall'art. 304 ter, quarto comma, del codice di procedura penale, di procedere agli atti menzionati nella prima parte dello stesso articolo, nei casi di assoluta urgenza, senza darne avviso al difensore, non impedisce al difensore di assistervi e di prendere visione dei verbali relativi. Non puo' pertanto dirsi che in tali casi l'urgenza escluda ogni garanzia difensiva.
Massima n. 3445
Le norme degli artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma, del codice di procedura penale, relative agli "accertamenti" ed alle "operazioni tecniche" eseguite dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, direttamente o per mezzo di "persone idonee da essi richieste", escludendo le garanzie difensive - predisposte dagli artt. 390, e 304 bis, ter e quater per i corrispondenti atti istruttori - riguardo ad atti che, pur definendosi preistruttori, possono egualmente spiegare una influenza pregiudizievole nel processo penale, sono in contrasto - limitatamente ai casi in cui, al compimento delle suddette attivita', sia gia' stato individuato un soggetto indiziato di reita' - con il diritto di difendersi in giudizio garantito a tutti dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Le suindicate norme degli artt. 222, e 223 cod. proc. pen., pertanto, nelle parti e nei limiti suddetti, vanno dichiarate illegittime.
Massima n. 3446
Per effetto della decisione adottata nei confronti delle norme impugnate (artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma, del codice di procedura penale, nelle parti relative agli "accertamenti" ed alle "operazioni tecniche" di polizia giudiziaria) la dichiarazione di illegittimita', ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va estesa a quell'altra parte del secondo comma dell'art. 222 che, abilitando la polizia giudiziaria a procedere al sequestro del corpo del reato, esclude l'applicazione a tale atto dello articolo 304 quater.
Massima n. 3447
Poiche' le ragioni della parziale illegittimita' costituzionale (dichiarata con la presente sentenza e con la sentenza n. 86 del 1968) degli artt. 222, secondo comma, 223, primo comma, e 225 del codice di procedura penale - fondate come sono sull'efficacia che gli atti ivi contemplati possono spiegare nel processo - valgono anche a proposito dei poteri conferiti al procuratore della Repubblica dall'art. 232, anche quando gli stessi atti sono compiuti o disposti dall'autorita' giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, la dichiarazione di parziale illegittimita' va estesa - in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - all'art. 231, primo comma, ed all'art. 234 relativi agli atti di polizia giudiziaria disposti, rispettivamente, dal pretore e dal procuratore generale presso la corte di appello. - S. n. 86 del 1968.
Massima n. 3448
In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1968 ed alla presente decisione, a tutti gli atti preistruttori compiuti nelle indagini di polizia giudiziaria nei confronti di un indiziato di reato, data la efficacia che essi possono spiegare nel processo penale, si estendono le garanzie di difesa che gli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale predispongono per gli atti istruttori del medesimo tipo. - S. n. 86 del 1968.
Massima n. 3449
Le garanzie di difesa applicabili, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969, agli atti di polizia giudiziaria, riguardando tutte l'intervento del difensore, ne presuppongono la possibilita' di nomina. Pertanto il divieto di ricevere la nomina del difensore di fiducia, fatto dall'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e' sicuramente incompatibile con la nuova disciplina della materia. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per effetto delle decisioni adottate con le suddette sentenze, anche l'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte relativa al suddetto divieto, va dichiarato illegittimo. - S. nn. 86 del 1968 e 148 del 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, e dell'art. 223, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui si esclude che agli accertamenti ed alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale;
ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso codice: 1) art. 222, secondo comma, nella parte in cui esclude che al sequestro si applichino gli artt. 390 e 304 quater; 2) art. 231, primo comma, nella parte in cui esclude che agli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal pretore si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater; 3) art. 234, nella parte in cui esclude che agli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal procuratore generale presso la Corte di appello si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater; 4) art. 134, secondo comma, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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