Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1969

Corte cost., sent. 15 luglio 1969, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1969
Data di deposito
15 luglio 1969
Data di decisione
1° luglio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:136

Norme oggetto del giudizio

  • legge provincia Bolzano n. 8 del 24 luglio 1957

Parametri

  • art. 95, statuto regione Trentino Alto Adige
  • disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione

Massime

Massima n. 3396

Nella misura in cui le norme di attuazione siano necessarie, la loro mancanza priva la regione o la provincia autonoma della legittimazione concreta ad esercitare la potesta' legislativa che le spetta secondo lo Statuto, e la conseguenza non potrebbe essere se non l'invalidita' dell'attivita' che cio' non pertanto si fosse espletata. L'invalidita' opererebbe non soltanto verso lo Stato al quale spettasse la competenza, ma altresi' rispetto a tutti coloro che dell'atto emanato avessero risentito o dovrebbero risentire gli effetti, perche' esso avrebbe violato una norma di ordine costituzionale: e' questione di legittimita' costituzionale cosi' quella che attiene all'osservanza di norme sostanziali della Carta fondamentale, come quella che concerne l'ordine delle competenze da questa stabilito.

Massima n. 3397

La disposizione contenuta nell'VIII disp. trans. Cost. impone norme di attuazione esclusivamente per il trasferimento delle funzioni amministrative; e il suo testo infatti esige leggi dello Stato solo per regolare il passaggio delle funzioni statali "per ogni ramo della pubblica amministrazione", di funzioni cioe' che, per lo stesso significato delle parole usate, non possono essere di potere legislativo. Nella sentenza 24 maggio 1963, n. 76 la Corte affermo' che la norma transitoria succitata proclama la necessita' di una attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento regionale; ma lo affermo' con riferimento ad una legge regionale che riguardava unicamente l'esercizio di funzioni amministrative. E cio' a parte il problema della riferibilita' della norma alle regioni a statuto speciale; problema cui la Corte, nella sentenza 9 maggio 1961, n. 22, accenno' per una soluzione negativa. Non e' concludente ai fini del decidere l'art. 95 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che prevede in via generica norme di attuazione da emanarsi con decreto legislativo. Cosi' disponendo lo Statuto ha regolato la forma che avrebbe dovuto assumere l'atto normativo, ove fosse stato necessario: sarebbe illogico intenderlo nel senso che abbia voluto imporre l'emanazione di norme di esecuzione per tutte le materie statutarie, perche' si arriverebbe all'assurdo di giudicare che esse sono state previste anche per il caso in cui il testo statutario avesse avuto in se' piena completezza e non avesse reclamato integrazioni o specificazioni. In tali ipotesi norme di attuazione non potrebbero mai emanarsi, per mancanza di oggetto; e nelle ipotesi stesse la competenza regionale e provinciale non potrebbe mai esercitarsi nonostante la assenza di dubbi nei limiti della stessa.

Massima n. 3398

La legge della provincia di Bolzano del 24 luglio 1957, n. 8, in materia di tutela del paesaggio non viola l'art. 95 dello Statuto regionale Trentino-Alto Adige, ne' la disp. transitoria VIII della Costituzione, poiche' la norma statutaria deve ritenersi sufficiente, per i suoi caratteri di completezza, a conferire alla provincia i poteri legislativi e amministrativi relativi alla materia, senza la necessita' di una previa emanazione di norme statali di attuazione, e la disp. trans. VIII della Costituzione (quand'anche sia applicabile nell'ambito degli statuti speciali), riguarda il passaggio alle provincie di quelle funzioni amministrative statali che non possono ravvisarsi direttamente ad esse trasferite dallo Stato).

Massima n. 3399

Sono le circostanze che indicano se e in che limiti l'esplicazione di potesta' legislativa da parte di una regione o di una provincia autonoma in materia di propria competenza sia condizionata all'emanazione di norme di attuazione dello statuto. In via di massima, quando delimita con precisione l'oggetto della potesta' legislativa che essa attribuisce alla regione o alla provincia i poteri legislativi e amministrativi relativi a quella materia (sentenza 18 novembre 1958, n. 58); cosicche' la VIII disp. della Costituzione, se applicabile nell'ambito degli statuti speciali, riguarda il passaggio alle regioni o alle provincie autonome di quelle funzioni amministrative dello Stato che non possono ravvisarsi direttamente ad esse trasferite dallo statuto, e in ogni caso concerne il trasferimento alle regioni o alle provincie autonome di funzioni e di dipendenti dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale di Bolzano del 24 luglio 1957 n. 8, concernente la tutela del paesaggio, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 3 novembre 1967 in riferimento alla VIII disposizione transitoria della Costituzione e all'art. 95 dello Statuto Trentino-Alto Adige.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della stessa legge in relazione al successivo art. 15, proposta con l'ordinanza suddetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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