Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1969

Corte cost., sent. 10 febbraio 1969, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1969
Data di deposito
10 febbraio 1969
Data di decisione
30 gennaio 1969
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:13

Norme oggetto del giudizio

  • 5386-IV-68, provvedimento commissario del Governo (Bolzano)
  • art. 88-bis, legge n. 976 del 18 novembre 1966

Parametri

  • art. 7, legge n. 1142 del 23 dicembre 1966
  • art. 2, comma 2, legge n. 279 del 9 aprile 1955
  • art. 76, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 3115

E' di competenza del Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige adottare i provvedimenti di immediata occupazione e di espropriazione di immobili per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata finanziate dallo Stato, di cui all'art. 7 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato.

Massima n. 3116

Non ha fondamento l'assunto secondo cui l'art. 88 bis della legge 1142 del 23 dicembre 1966 conterrebbe il riconoscimento legislativo che i contributi per le opere di ricostruzione siano da considerare, indistintamente, non a carico dello Stato, e che di conseguenza gli eventuali provvedimenti di espropriazione necessari per le dette opere rientrino tra i poteri il cui esercizio e' attribuito agli organi regionali dal secondo comma del medesimo articolo. Al contrario, la concessione di contributi dello Stato a privati, prevista e regolata dagli artt. 1 e segg., costituisce il presupposto che fa venir meno la competenza regionale in materia di espropriazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che è di competenza del Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige adottare i provvedimenti di immediata occupazione e di espropriazione di immobili per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprietà privata finanziate dallo Stato, di cui all'art. 7 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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