Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1969
Corte cost., sent. 10 febbraio 1969, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1969
- Data di deposito
- 10 febbraio 1969
- Data di decisione
- 30 gennaio 1969
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:13
Norme oggetto del giudizio
- 5386-IV-68, provvedimento commissario del Governo (Bolzano)
- art. 88-bis, legge n. 976 del 18 novembre 1966
Parametri
- art. 7, legge n. 1142 del 23 dicembre 1966
- art. 2, comma 2, legge n. 279 del 9 aprile 1955
- art. 76, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 3115
E' di competenza del Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige adottare i provvedimenti di immediata occupazione e di espropriazione di immobili per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata finanziate dallo Stato, di cui all'art. 7 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato.
Massima n. 3116
Non ha fondamento l'assunto secondo cui l'art. 88 bis della legge 1142 del 23 dicembre 1966 conterrebbe il riconoscimento legislativo che i contributi per le opere di ricostruzione siano da considerare, indistintamente, non a carico dello Stato, e che di conseguenza gli eventuali provvedimenti di espropriazione necessari per le dette opere rientrino tra i poteri il cui esercizio e' attribuito agli organi regionali dal secondo comma del medesimo articolo. Al contrario, la concessione di contributi dello Stato a privati, prevista e regolata dagli artt. 1 e segg., costituisce il presupposto che fa venir meno la competenza regionale in materia di espropriazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che è di competenza del Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige adottare i provvedimenti di immediata occupazione e di espropriazione di immobili per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprietà privata finanziate dallo Stato, di cui all'art. 7 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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