Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1969
Corte cost., sent. 11 luglio 1969, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1969
- Data di deposito
- 11 luglio 1969
- Data di decisione
- 1° luglio 1969
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:128
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione ente sviluppo agricolo siciliano n. 919 del 9 agosto 1967
- deliberazione ente sviluppo agricolo siciliano n. 141 del 3 aprile 1968
- deliberazione ente sviluppo agricolo siciliano n. 920 del 10 agosto 1967
- art. 22, legge n. 21 del 10 agosto 1965
Massime
Massima n. 3374
Soltanto con la comunicazione agli uffici propri della Presidenza del Consiglio dei Ministri comincia a decorrere il termine per impugnare davanti a questa Corte i provvedimenti regionali idonei a sollevare giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
Massima n. 3375
Nel giudizio per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale tra Stato e Regione, quando oggetto della impugnativa sia l'esercizio del controllo da parte della Regione su deliberazioni di Enti para-regionali, e' legittimata passivamente la Regione e non l'Ente para-regionale, cosicche' il relativo ricorso e' ammissibile.
Massima n. 3376
Spetta allo Stato (Ministro per il tesoro) partecipare, di concerto, agli atti di controllo delle deliberazioni del personale dipendente dall'Ente di sviluppo agricolo siciliano (ESA). Pertanto sono illegittime le deliberazioni dell'ESA 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto, n. 920 e 3 aprile 1968, n. 141, rese esecutive senza l'intervento del Ministro per il tesoro, in base alla norma contenuta nell'art. 22 della legge Reg. Sic. 10 agosto 1965, n. 21, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 127 in data 1 luglio 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui in epigrafe;
dichiara che spetta allo Stato (Ministro per il tesoro) partecipare, "di concerto", agli atti di controllo delle deliberazioni riguardanti l'approvazione dei regolamenti organici del personale dipendente dall'E.S.A. ed in conseguenza annulla le deliberazioni 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141, emanate dal Consiglio d'amministrazione dell'E.S.A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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