Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1969

Corte cost., sent. 15 luglio 1969, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/1969
Data di deposito
15 luglio 1969
Data di decisione
1° luglio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge della Regione siciliana n. 21 del 10 agosto 1965
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 14 febbraio 1966
  • legge n. 454 del 2 giugno 1961
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 948 del 25 luglio 1962
  • legge n. 901 del 14 luglio 1965
  • art. 11, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 5 agosto 1947
  • art. 6, legge n. 901 del 14 luglio 1965
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 14 febbraio 1966
  • art. 10, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 5 agosto 1947

Parametri

  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 3372

La trasformazione dell'ERAS in ESA, attuata con la legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, non e' dovuta ad iniziativa della Regione, ma all'obbligo della Regione stessa di adeguarsi alla legge statale 2 giugno 1961, n. 454, sul "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura" (Piano verde) ed al successivo sistema normativo statale di cui al D.P.R. 25 luglio 1962, n. 948, alla legge 14 luglio 1965, n. 901 ed al D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, sulla organizzazione e funzionamento degli Enti di sviluppo agricolo. Pertanto, anche se l'art. 2 della legge del 1965, n. 901, assicura il rispetto delle attribuzioni delle Regioni a statuto speciale, e' certo che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto siciliano, il relativo potere deve essere esercitato senza pregiudizio delle riforme agrarie. Onde l'ESA siciliano si distingue dai consimili enti istituiti nelle altre Regioni, soltanto per il fatto che nell'ambito della Regione siciliana le attribuzioni, che nel rimanente territorio nazionale per gli altri enti sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono svolte dal corrispondente Assessorato e che, per quanto attiene all'agricoltura e alla bonifica, la disciplina legislativa rientra nella competenza regionale.

Massima n. 3373

In forza dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, al finanziamento degli Enti di sviluppo provvede lo Stato con i fondi stanziati per l'attuazione del piano verde. In base all'art. 32 della legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, al funzionamento dell'ESA siciliano si provvede con i finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione. Da tali norme discende la piena applicabilita' anche nei confronti dell'ESA siciliano degli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, secondo i quali i regolamenti organici del personale degli enti, al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativo, debbono essere approvati di concerto con il Ministro per il tesoro. L'applicabilita' delle richiamate norme del 1947 e' confermata dall'art. 5 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, alla cui osservanza anche l'Ente siciliano e' tenuto ed in forza del quale le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli enti di sviluppo agricolo concernenti: a) il regolamento di amministrazione e contabilita'; b) il regolamento organico del personale dell'Ente; c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra apportare ad esso durante il corso dell'esercizio; d) il conto consuntivo, sono approvate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Posto cio' e' costituzionalmente illegittima, perche' in contrasto con gli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C. P.S. 5 agosto 1947, n. 778, l'art. 22 della legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, nella parte in cui non prevede e percio' esclude il previo concerto con il Ministro per il tesoro per l'approvazione dei regolamenti organici del personale della ESA.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, concernente "Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo", nella parte in cui non prevede e perciò esclude il previo concerto con il Ministro per il tesoro per l'approvazione dei regolamenti organici del personale dell'E.S.A.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRTMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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